Sentenza 118/1976 (ECLI:IT:COST:1976:118)
Massima numero 8341
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
07/05/1976; Decisione del
07/05/1976
Deposito del 20/05/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 118/76 F. LAVORO (RAPPORTO DI) - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 37 - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICABILITA' - NON SI ESTENDE AI RAPPORTI DI IMPIEGO DEI DIPENDENTI STATALI - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' DELL'ART. 28 (REPRESSIONE DELL'ATTIVITA' ANTISINDACALE) - RIMEDI.
SENT. 118/76 F. LAVORO (RAPPORTO DI) - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 37 - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICABILITA' - NON SI ESTENDE AI RAPPORTI DI IMPIEGO DEI DIPENDENTI STATALI - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' DELL'ART. 28 (REPRESSIONE DELL'ATTIVITA' ANTISINDACALE) - RIMEDI.
Testo
La inapplicabilita' dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, alle associazioni sindacali dei dipendenti statali - che consegue al disposto dell'art. 37 della stessa legge, il quale non consente l'applicazione delle disposizioni del c.d. Statuto dei lavoratori ai rapporti di impiego statali -, puo' dare adito, ove si escluda che dette associazioni possano tutelare il loro interesse al rispetto della liberta' sindacale innanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimita', e si assuma che cio' possa concretare una irrazionale ed ingiustificabile diseguaglianza di trattamento rispetto alle altre associazioni sindacali con minorazione del loro diritto di difesa, alla prospettazione di questioni di legittimita' costituzionale, non dell'art. 37, che va immune da siffatta censura, ma delle norme che tali istituti direttamente disciplinano nei rispettivi ambiti.
La inapplicabilita' dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, alle associazioni sindacali dei dipendenti statali - che consegue al disposto dell'art. 37 della stessa legge, il quale non consente l'applicazione delle disposizioni del c.d. Statuto dei lavoratori ai rapporti di impiego statali -, puo' dare adito, ove si escluda che dette associazioni possano tutelare il loro interesse al rispetto della liberta' sindacale innanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimita', e si assuma che cio' possa concretare una irrazionale ed ingiustificabile diseguaglianza di trattamento rispetto alle altre associazioni sindacali con minorazione del loro diritto di difesa, alla prospettazione di questioni di legittimita' costituzionale, non dell'art. 37, che va immune da siffatta censura, ma delle norme che tali istituti direttamente disciplinano nei rispettivi ambiti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte