Sentenza 120/1976 (ECLI:IT:COST:1976:120)
Massima numero 8344
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  07/05/1976;  Decisione del  07/05/1976
Deposito del 20/05/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8343


Titolo
SENT. 120/76 B. PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - TERMINE FISSATO NEL DECRETO - COD. PROC. CIV., ART. 650, PRIMO COMMA - NON CONSENTE L'OPPOSIZIONE TARDIVA PER CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE - VIOLAZIONE DELL'ART. 24, COMMA SECONDO, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione del diritto di difesa, l'art. 650, comma primo, del codice di procedura civile nella parte in cui non consente la opposizione tardiva a decreto ingiuntivo da parte dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto medesimo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, proporre opposizione entro il termine prescritto. In tal caso infatti il soggetto al quale sia stato regolarmente notificato il decreto ingiuntivo, a differenza di quello in cui faccia decorrere il termine volontariamente o colposamente, viene a trovarsi nella materiale impossibilita' di agire in giudizio. E la tutela giurisdizionale, in contrasto col precetto costituzionale, non risulta adeguatamente ed effettivamente assicurata. Cfr.: sent. n. 89 del 1972, 106/1973.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte