Sentenza 121/1976 (ECLI:IT:COST:1976:121)
Massima numero 8345
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
07/05/1976; Decisione del
07/05/1976
Deposito del 20/05/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8346
Titolo
SENT. 121/76 A. AGRICOLTURA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 11, ART. 17 - CONTRATTO DI AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE - ELEVAZIONE EX LEGE DEL PERIODO MINIMO DI DURATA - GIUSTIFICAZIONE NELL'ART. 44 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 121/76 A. AGRICOLTURA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 11, ART. 17 - CONTRATTO DI AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE - ELEVAZIONE EX LEGE DEL PERIODO MINIMO DI DURATA - GIUSTIFICAZIONE NELL'ART. 44 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 41, 42 e 44 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici); giacche', invero, la limitazione della libera disponibilita' del fondo - che si connette all'elevazione a 15 anni (disposta dalla legge impugnata) del periodo minimo - (gia' fissato in anni 6 dalla precedente legge 1966 n. 606) di durata del contratto di affitto a conduttore non coltivatore - si giustifica in funzione della superiore finalita' del razionale sfruttamento del suolo. - S. n. 37/1969.
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 41, 42 e 44 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici); giacche', invero, la limitazione della libera disponibilita' del fondo - che si connette all'elevazione a 15 anni (disposta dalla legge impugnata) del periodo minimo - (gia' fissato in anni 6 dalla precedente legge 1966 n. 606) di durata del contratto di affitto a conduttore non coltivatore - si giustifica in funzione della superiore finalita' del razionale sfruttamento del suolo. - S. n. 37/1969.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 44
Altri parametri e norme interposte