Sentenza 121/1976 (ECLI:IT:COST:1976:121)
Massima numero 8346
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  07/05/1976;  Decisione del  07/05/1976
Deposito del 20/05/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8345


Titolo
SENT. 121/76 B. AGRICOLTURA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 11, ART. 17 - CONTRATTO DI AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE - ELEVAZIONE EX LEGE DEL PERIODO MINIMO DI DURATA - APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMA ANCHE AI CONTRATTI IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - DISCREZIONALITA' NON IRRAZIONALE DEL LEGISLATORE - INSINDACABILITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 47, 42 e 43 della Costituzione, la questione di legittimita' dell'art. 17, legge 1971 n. 11 cit., neppure per la parte in cui di detta norma e' prevista l'applicazione anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge: essendo cio' espressione di una scelta discrezionale e non irrazionale, del legislatore, di immediata e generale attuazione del nuovo assetto normativo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 43

Altri parametri e norme interposte