Sentenza 122/1976 (ECLI:IT:COST:1976:122)
Massima numero 8347
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
07/05/1976; Decisione del
07/05/1976
Deposito del 20/05/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 122/76 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INPS - R.D.L. 4 OTTOBRE 1935, N. 1827, ART. 1 - COMPETENZA DELL'INPS - LIMITAZIONE AL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA - RAPPORTI DI LAVORO SORTI IN ITALIA MA CHE ABBIANO STABILE ESECUZIONE ALL'ESTERO (CON DATORE DI LAVORO IN ITALIA) - ESTENSIONE AD ESSI DELLA TUTELA PREVIDENZIALE INPS - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3, 36 E 38 COST. - SOGGEZIONE, NELLA SPECIE, DEL RAPPORTO DI LAVORO AI REGOLAMENTI COMUNITARI - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 122/76 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INPS - R.D.L. 4 OTTOBRE 1935, N. 1827, ART. 1 - COMPETENZA DELL'INPS - LIMITAZIONE AL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA - RAPPORTI DI LAVORO SORTI IN ITALIA MA CHE ABBIANO STABILE ESECUZIONE ALL'ESTERO (CON DATORE DI LAVORO IN ITALIA) - ESTENSIONE AD ESSI DELLA TUTELA PREVIDENZIALE INPS - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3, 36 E 38 COST. - SOGGEZIONE, NELLA SPECIE, DEL RAPPORTO DI LAVORO AI REGOLAMENTI COMUNITARI - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Ai rapporti di lavoro che, sorti in Italia, abbiano stabile esecuzione in un paese della Comunita' economica europea, mentre il datore di lavoro conserva in Italia la sua sede o la sua residenza, si applicano con la efficacia obbligatoria e diretta che essi hanno in ogni Stato membro, le norme dei regolamenti comunitari, ispirate al principio della territorialita', secondo cui gli obblighi previdenziali vanno assolti in base alla legislazione del paese nel cui ambito territoriale si svolge il rapporto di lavoro. Di conseguenza, quand'anche si pervenisse alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma nazionale impugnata (art. 1 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. in l. 6 aprile 1936, n. 1155), anch'essa ispirata al detto principio, rimarrebbe sempre ferma la disposizione comunitaria a disciplinare nell'identico modo il rapporto previdenziale sottoposto all'esame del giudice a quo. Pertanto, e' inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 1 r.d.l. n. 1827 del 1936, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., nella parte in cui, limitando la sfera d'azione dell'INPS al territorio della Repubblica, non consente che la tutela previdenziale ad opera dello stesso istituto si estenda ai rapporti di lavoro sorti in Italia, i quali, pur conservando il datore di lavoro sede o residenza in Italia, si svolgano all'estero. Cfr.: sent. nn. 183 del 1973 e 232 del 1975, sulla immediata applicabilita' dei regolamenti comunitari.
Ai rapporti di lavoro che, sorti in Italia, abbiano stabile esecuzione in un paese della Comunita' economica europea, mentre il datore di lavoro conserva in Italia la sua sede o la sua residenza, si applicano con la efficacia obbligatoria e diretta che essi hanno in ogni Stato membro, le norme dei regolamenti comunitari, ispirate al principio della territorialita', secondo cui gli obblighi previdenziali vanno assolti in base alla legislazione del paese nel cui ambito territoriale si svolge il rapporto di lavoro. Di conseguenza, quand'anche si pervenisse alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma nazionale impugnata (art. 1 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. in l. 6 aprile 1936, n. 1155), anch'essa ispirata al detto principio, rimarrebbe sempre ferma la disposizione comunitaria a disciplinare nell'identico modo il rapporto previdenziale sottoposto all'esame del giudice a quo. Pertanto, e' inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 1 r.d.l. n. 1827 del 1936, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., nella parte in cui, limitando la sfera d'azione dell'INPS al territorio della Repubblica, non consente che la tutela previdenziale ad opera dello stesso istituto si estenda ai rapporti di lavoro sorti in Italia, i quali, pur conservando il datore di lavoro sede o residenza in Italia, si svolgano all'estero. Cfr.: sent. nn. 183 del 1973 e 232 del 1975, sulla immediata applicabilita' dei regolamenti comunitari.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte