Sentenza 122/1976 (ECLI:IT:COST:1976:122)
Massima numero 8348
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  07/05/1976;  Decisione del  07/05/1976
Deposito del 20/05/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8347  8349


Titolo
SENT. 122/76 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - E' FISSATO DALL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - QUESTIONI PROPOSTE DALLE PARTI NEL GIUDIZIO DI MERITO E NON ACCOLTE DAL GIUDICE A QUO - ESCLUSIONE.

Testo
Il giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale e' circoscritto nei confini fissati dall'ordinanza di rimessione, per cui non possono essere prese in considerazione altre questioni proposte dalle parti: in particolare, l'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata dalla parte nel giudizio di merito, e ripresa successivamente dinanzi alla Corte, non puo' essere da questa esaminata se non sia stata accolta nell'ordinanza di rinvio. Conformi: sentt. nn. 65 del 1962, 155 del 1963, 29 del 1964, 56 del 1971, 38 del 1973.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte