Sentenza 122/1976 (ECLI:IT:COST:1976:122)
Massima numero 8349
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  07/05/1976;  Decisione del  07/05/1976
Deposito del 20/05/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8347  8348


Titolo
SENT. 122/76 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONI CHE POSSONO ESSERE SOLLEVATE D'UFFICIO DALLA CORTE - LIMITI - PREGIUDIZIALITA' RISPETTO ALLA QUESTIONE PRINCIPALE.

Testo
La Corte puo' sollevare davanti a se stessa in via incidentale una questione di legittimita' costituzionale solo allorche' dubiti della incostituzionalita' di una norma, diversa da quella impugnata, ma che essa e' chiamata necessariamente ad applicare nell'iter logico per arrivare alla decisione sulla questione che le e' stato proposta: in altri termini, deve trattarsi di norma che si presenti pregiudiziale alla definizione della questione principale e come strumentale rispetto alla emananda decisione. Cfr.: sent. n. 68 del 1961, ord. n. 73 del 1965, sent. n. 195 del 1972.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte