Sentenza 123/1976 (ECLI:IT:COST:1976:123)
Massima numero 8350
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
07/05/1976; Decisione del
07/05/1976
Deposito del 20/05/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 123/76. REATI E PENE - AGGIOTAGGIO - PUBBLICAZIONE O DIFFUSIONE DI NOTIZIE A TAL FINE - COD. PEN., ART. 501 - TUTELA L'ECONOMIA PUBBLICA, QUALE BENE COSTITUZIONALMENTE GARANTITO (ARTT. 41 E 47 DELLA COSTITUZIONE) - NON E' VIOLATA LA LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 123/76. REATI E PENE - AGGIOTAGGIO - PUBBLICAZIONE O DIFFUSIONE DI NOTIZIE A TAL FINE - COD. PEN., ART. 501 - TUTELA L'ECONOMIA PUBBLICA, QUALE BENE COSTITUZIONALMENTE GARANTITO (ARTT. 41 E 47 DELLA COSTITUZIONE) - NON E' VIOLATA LA LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La liberta' di manifestazione del pensiero trova i suoi limiti non solo nella tutela del buon costume ma anche nella necessita' di proteggere altri beni aventi rilievo costituzionale (sent. n. 19 del 1962; 25 del 1965; 87/1966 e 100 del 1966; 199 del 1972; 15/1973, 16/1973 e 133 del 1973; 20 del 1974). La tutela dell'economia pubblica non puo' dirsi estranea al contenuto e allo spirito della Costituzione. Invero, l'art. 41, pur riconoscendo la liberta' di iniziativa economica privata, stabilisce che essa non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale, la quale ha anche un contenuto economico (sent. n. 5/1962 e 54 del 1962 e 30 del 1965). L'art. 47 pone poi fra i fini della Repubblica l'incoraggiamento e la tutela del risparmio, la disciplina, il coordinamento e il controllo dell'esercizio del credito, il favore per il diretto ed indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese. Non e' pertanto fondata - in riferimento all'art. 21 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 501 c.p., che, punendo il "rialzo e ribasso fraudolento di prezzi nel pubblico mercato o nelle borse di commercio" (c.d. delitto di aggiotaggio), mira a che non sia compromesso mediante una determinazione fraudolenta delle merci o delle quotazioni, l'interesse pubblico legato alla circolazione e allo scambio delle merci o dei valori.
La liberta' di manifestazione del pensiero trova i suoi limiti non solo nella tutela del buon costume ma anche nella necessita' di proteggere altri beni aventi rilievo costituzionale (sent. n. 19 del 1962; 25 del 1965; 87/1966 e 100 del 1966; 199 del 1972; 15/1973, 16/1973 e 133 del 1973; 20 del 1974). La tutela dell'economia pubblica non puo' dirsi estranea al contenuto e allo spirito della Costituzione. Invero, l'art. 41, pur riconoscendo la liberta' di iniziativa economica privata, stabilisce che essa non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale, la quale ha anche un contenuto economico (sent. n. 5/1962 e 54 del 1962 e 30 del 1965). L'art. 47 pone poi fra i fini della Repubblica l'incoraggiamento e la tutela del risparmio, la disciplina, il coordinamento e il controllo dell'esercizio del credito, il favore per il diretto ed indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese. Non e' pertanto fondata - in riferimento all'art. 21 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 501 c.p., che, punendo il "rialzo e ribasso fraudolento di prezzi nel pubblico mercato o nelle borse di commercio" (c.d. delitto di aggiotaggio), mira a che non sia compromesso mediante una determinazione fraudolenta delle merci o delle quotazioni, l'interesse pubblico legato alla circolazione e allo scambio delle merci o dei valori.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte