Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione in ordine all'evocazione del parametro costituzionale anziché di quelli statutari - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa considerazione di competenze legislative conferite alla Regione autonoma Trentino Alto-Adige dallo statuto speciale, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge prov. Trento n. 3 del 1999. Il rimettente ha assolto l'onere argomentativo su di esso gravante in ordine alle ragioni per le quali l'invocata norma costituzionale debba assumersi a parametro in luogo delle disposizioni dello statuto speciale, ritenendo che la disciplina censurata esuli dalla materia «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» (art. 8, numero 1, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in quanto riconducibile, a suo avviso, alla competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.
Secondo la giurisprudenza costituzionale l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 limita l'applicabilità dell'art. 117 Cost., nel testo introdotto da quest'ultima legge, alle parti in cui esso assicura forme di autonomia più ampie rispetto alle disposizioni statutarie. Laddove venga sottoposta a censura di legittimità costituzionale una disposizione di legge di un soggetto ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio, onere di cui è gravato il giudice rimettente, non può prescindere dall'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo Statuto speciale, tanto più se queste risultino astrattamente pertinenti all'oggetto del giudizio principale, e dallo spiegare in quale rapporto esse si trovino con l'invocato parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., illustrando le ragioni per le quali tale ultima norma costituzionale dovrebbe assumersi a parametro in luogo delle previsioni contenute nello statuto speciale. (Precedente citato: sentenza n. 52 del 2017).