Sentenza 124/1976 (ECLI:IT:COST:1976:124)
Massima numero 8351
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
07/05/1976; Decisione del
07/05/1976
Deposito del 20/05/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 124/76. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - MUTILATI ED INVALIDI - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE PRESSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AZIENDE PRIVATE - LEGGE 2 APRILE 1968, N. 482, ART. 10, COMMA TERZO - LICENZIAMENTO A SEGUITO DI PERDITA DI CAPACITA' LAVORATIVA O DI AGGRAVAMENTO DELL'INVALIDITA' DI MUTILATI ED INVALIDI ASSUNTI OPE LEGIS - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 24, COMMI PRIMO E SECONDO, COST. - MANIFESTA IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 124/76. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - MUTILATI ED INVALIDI - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE PRESSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AZIENDE PRIVATE - LEGGE 2 APRILE 1968, N. 482, ART. 10, COMMA TERZO - LICENZIAMENTO A SEGUITO DI PERDITA DI CAPACITA' LAVORATIVA O DI AGGRAVAMENTO DELL'INVALIDITA' DI MUTILATI ED INVALIDI ASSUNTI OPE LEGIS - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 24, COMMI PRIMO E SECONDO, COST. - MANIFESTA IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
L'art. 10 della legge 2 aprile 1968, n. 482, introduce, nel comma terzo, una speciale causa di risoluzione del rapporto di lavoro per quanto riguarda i mutilati ed invalidi assunti ope legis (che si affianca alle altre previste dall'art. 2 legge 15 luglio 1966, n. 604: giusta causa o giustificato motivo) prevedendo la possibilita' di licenziamento anche quando, a giudizio del collegio medico provinciale previsto dall'art. 20, sia accertata a richiesta dell'imprenditore, o dello stesso invalido, la perdita di ogni capacita lavorativa o un aggravamento di invalidita' di natura tale da essere di pregiudizio alla salute o alla incolumita' dei compagni di lavoro, nonche' alla sicurezza degli impianti. E' pertanto inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale di detta disposizione, per preteso contrasto con l'art. 24, commi primo e secondo, Cost., non risultando pertinente il richiamo alla idoneita' lavorativa fuori dello specifico schema e delle particolari modalita' dalla stessa dettate, ove il licenziamento impugnato dinanzi al giudice a quo sia avvenuto (come nel caso di specie) per motivi attinenti all'art. 1 legge n. 604 del 1966, e non risulti che sia stato provocato il giudizio dell'apposito collegio medico.
L'art. 10 della legge 2 aprile 1968, n. 482, introduce, nel comma terzo, una speciale causa di risoluzione del rapporto di lavoro per quanto riguarda i mutilati ed invalidi assunti ope legis (che si affianca alle altre previste dall'art. 2 legge 15 luglio 1966, n. 604: giusta causa o giustificato motivo) prevedendo la possibilita' di licenziamento anche quando, a giudizio del collegio medico provinciale previsto dall'art. 20, sia accertata a richiesta dell'imprenditore, o dello stesso invalido, la perdita di ogni capacita lavorativa o un aggravamento di invalidita' di natura tale da essere di pregiudizio alla salute o alla incolumita' dei compagni di lavoro, nonche' alla sicurezza degli impianti. E' pertanto inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale di detta disposizione, per preteso contrasto con l'art. 24, commi primo e secondo, Cost., non risultando pertinente il richiamo alla idoneita' lavorativa fuori dello specifico schema e delle particolari modalita' dalla stessa dettate, ove il licenziamento impugnato dinanzi al giudice a quo sia avvenuto (come nel caso di specie) per motivi attinenti all'art. 1 legge n. 604 del 1966, e non risulti che sia stato provocato il giudizio dell'apposito collegio medico.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte