Sentenza 125/1976 (ECLI:IT:COST:1976:125)
Massima numero 8352
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
07/05/1976; Decisione del
07/05/1976
Deposito del 20/05/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 125/76. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - EDILIZIA - ZONE SISMICHE - NORME DI COSTRUZIONE - D.M. 3 MARZO 1975 (NORME TECNICHE DI INTEGRAZIONE DELLA LEGGE N. 64 DEL 1974) - NON E' ATTO CON FORZA DI LEGGE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 125/76. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - EDILIZIA - ZONE SISMICHE - NORME DI COSTRUZIONE - D.M. 3 MARZO 1975 (NORME TECNICHE DI INTEGRAZIONE DELLA LEGGE N. 64 DEL 1974) - NON E' ATTO CON FORZA DI LEGGE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
I decreti ministeriali non sono suscettibili di sindacato di legittimita' costituzionale, trattandosi di atti non aventi forza di legge. E' pertanto inammissibile la questione di costituzionalita' del decreto del Ministro dei lavori pubblici (di concerto con il Ministro per l'interno) 3 marzo 1975, contenente norme tecniche per le costruzioni sismiche ad integrazione della legge 2 febbraio 1974, n. 64 - sollevata in via incidentale in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, Cost., sul presupposto della natura di legge delegata di detto decreto - dovendosi escludere che i decreti previsti all'art. 1 della citata legge abbiano valore di legge ordinaria, sia perche' non e' ammissibile la delega legislativa ad un Ministro, sia perche' dal contesto della legge in questione, e dalla precisazione degli elementi sui quali il Ministro puo' intervenire, emerge che nella specie vi e' stato il mero riconoscimento di una potesta' regolamentare correlata a concrete esigenze tecniche che solo organi amministrativi qualificati sono in grado di poter fissare e precisare nel tempo e nello spazio.
I decreti ministeriali non sono suscettibili di sindacato di legittimita' costituzionale, trattandosi di atti non aventi forza di legge. E' pertanto inammissibile la questione di costituzionalita' del decreto del Ministro dei lavori pubblici (di concerto con il Ministro per l'interno) 3 marzo 1975, contenente norme tecniche per le costruzioni sismiche ad integrazione della legge 2 febbraio 1974, n. 64 - sollevata in via incidentale in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, Cost., sul presupposto della natura di legge delegata di detto decreto - dovendosi escludere che i decreti previsti all'art. 1 della citata legge abbiano valore di legge ordinaria, sia perche' non e' ammissibile la delega legislativa ad un Ministro, sia perche' dal contesto della legge in questione, e dalla precisazione degli elementi sui quali il Ministro puo' intervenire, emerge che nella specie vi e' stato il mero riconoscimento di una potesta' regolamentare correlata a concrete esigenze tecniche che solo organi amministrativi qualificati sono in grado di poter fissare e precisare nel tempo e nello spazio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte