Sentenza 126/1976 (ECLI:IT:COST:1976:126)
Massima numero 8353
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  07/05/1976;  Decisione del  07/05/1976
Deposito del 20/05/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 126/76. REGIONE PIEMONTE - COMPETENZA LEGISLATIVA - MATERIE - LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1975 - INTERVENTI A FAVORE DEI TITOLARI DI PENSIONI SOCIALI - ESTRANEITA' ALLA MATERIA DELLA BENEFICENZA EX ART. 117 DELLA COSTITUZIONE - ATTINENZA ALL'ASSISTENZA SOCIALE, DI COMPETENZA DELLO STATO (ART. 38 COST.) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Lo stanziamento di un fondo di due miliardi di lire per l'assegnazione di un contributo a ciascun titolare di pensione sociale, attraverso la ripartizione di detto importo complessivo per il numero degli aventi diritto, disposto dalla legge regionale piemontese 5 febbraio 1975-27 marzo 1975, e' costituzionalmente illegittimo rientrando tale stanziamento nella materia dell'assistenza sociale - non prevista dall'art. 117 della Costituzione fra quelle trasferite alla competenza legislativa delle regioni a statuto ordinario - e non nella materia della beneficenza. - S. nn. 122/1974, 226/1974, 265/1974, 93/1968, 139/1972.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte