Sentenza 127/1976 (ECLI:IT:COST:1976:127)
Massima numero 8354
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
07/05/1976; Decisione del
07/05/1976
Deposito del 20/05/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 127/76. REGIONE MOLISE - COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI - INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA PER INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI - LEGGE REGIONALE 23 APRILE 1975 - RICONOSCIMENTO DI UNA INDENNITA' - RIENTRA NELL'ASSISTENZA SOCIALE (E NON NELLA BENEFICENZA) - IDENTITA' SOSTANZIALE CON LEGGE DI ALTRA REGIONE GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 127/76. REGIONE MOLISE - COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI - INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA PER INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI - LEGGE REGIONALE 23 APRILE 1975 - RICONOSCIMENTO DI UNA INDENNITA' - RIENTRA NELL'ASSISTENZA SOCIALE (E NON NELLA BENEFICENZA) - IDENTITA' SOSTANZIALE CON LEGGE DI ALTRA REGIONE GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La concessione di un assegno ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni per il periodo d'inabilita' temporanea assoluta dovuta ad infortunio sul lavoro o derivante da malattia professionale ai lavoratori autonomi per il periodo di ricovero ospedaliero, a titolo di contributo assistenziale per le loro famiglie, rientra nella materia dell'assistenza sociale, non contemplata dall'art. 117 della Costituzione fra quelle trasferite alla competenza legislativa delle regioni a statuto ordinario. E' illegittima, pertanto, la legge regionale molisana 5 marzo 1975-23 aprile 1975 che prevede la concessione di tale assegno. - S. nn. 92/1976, 139/1972, 126/1976.
La concessione di un assegno ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni per il periodo d'inabilita' temporanea assoluta dovuta ad infortunio sul lavoro o derivante da malattia professionale ai lavoratori autonomi per il periodo di ricovero ospedaliero, a titolo di contributo assistenziale per le loro famiglie, rientra nella materia dell'assistenza sociale, non contemplata dall'art. 117 della Costituzione fra quelle trasferite alla competenza legislativa delle regioni a statuto ordinario. E' illegittima, pertanto, la legge regionale molisana 5 marzo 1975-23 aprile 1975 che prevede la concessione di tale assegno. - S. nn. 92/1976, 139/1972, 126/1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte