Ordinanza 128/1976 (ECLI:IT:COST:1976:128)
Massima numero 8355
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  07/05/1976;  Decisione del  07/05/1976
Deposito del 20/05/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 128/76. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - GIUDIZI IN MATERIA DI PENSIONI (TERMINI, FISSAZIONE DELLA UDIENZA, PREAVVERTIMENTO DELLA DECADENZA PER ABBANDONO) - T.U. 15 LUGLIO 1934, N. 1214, ART. 75, IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 77, 84 E 86 DEL R.D.15 AGOSTO 1933, N.1038 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 24, PRIMO E SECONDO COMMA, E 113 COST. - SOPRAVVENUTE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - NECESSITA' DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Vanno restituiti al giudice remittente, per un nuovo esame della rilevanza, degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 113 Cost. - dell'art. 75 t.u. 15 luglio 1934, n. 1214, in combinato disposto con gli artt. 77, 84 e 86 r.d. 15 agosto 1933, n. 1038, in quanto commina la sanzione della decadenza dei ricorsi in materia pensionistica ordinaria per abbandono e lascia al Procuratore generale di chiedere o meno la fissazione dell'udienza, avendo la Corte, con decisioni intervenute dopo l'ordinanza di rimessione, dichiarato l'illegittimita' costituzionale: degli artt. 63 t.u. n. 1214 del 1934 e 72 r.d. n. 1038 del 1933, nella parte in cui stabiliscono il termine perentorio di novanta giorni per la presentazione dei ricorsi in materia di pensioni da parte degli aventi diritto al trattamento di quiescenza (sent. n. 8 del 1976); dell'art. 20 legge 28 luglio 1971, n. 585, nella parte in cui limita ai soli ricorsi in materia di pensioni di guerra l'onere del Procuratore generale di chiedere la fissazione dell'udienza, con cio' restando modificati i citati artt. 77 e 86 r.d. n. 1038 del 1933, che attribuiscono allo stesso Procuratore generale, in materia di pensioni ordinarie, la mera facolta' di tale richiesta (sent. n. 131 del 1975); dell'art. 6 r.d. 6 febbraio 1942, n. 50, nella parte in cui esclude per i ricorsi in materia di pensioni ordinarie l'obbligo dell'"avvertenza" relativa alla decadenza in cui gl'interessati incorrono ove lascino inutilmente trascorrere il termine stabilito dall'art. 75 t.u. n. 1214 del 1934 (sent. n. 85 del 1975).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte