Sentenza 129/1976 (ECLI:IT:COST:1976:129)
Massima numero 8356
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
19/05/1976; Decisione del
19/05/1976
Deposito del 26/05/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 129/76 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - PERSONALE NAVIGANTE - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - DISCIPLINA GENERALE - ESTENSIONE AI RAPPORTI CONTEMPLATI NEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE - ESCLUSIONE - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 10; LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ARTT. 18 E 35; COD. NAVIG., ARTT. 345 E 916 - REQUISITO DELLA GIUSTA CAUSA E DEL GIUSTIFICATO MOTIVO PER LEGITTIMARE IL RECESSO INDIVIDUALE - NON E' INTRODOTTO NEL RAPPORTO DI LAVORO NAUTICO ED AEREONAUTICO, BENSI' NE E' RISERVATA L'ATTUAZIONE ATTRAVERSO LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.
SENT. 129/76 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - PERSONALE NAVIGANTE - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - DISCIPLINA GENERALE - ESTENSIONE AI RAPPORTI CONTEMPLATI NEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE - ESCLUSIONE - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 10; LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ARTT. 18 E 35; COD. NAVIG., ARTT. 345 E 916 - REQUISITO DELLA GIUSTA CAUSA E DEL GIUSTIFICATO MOTIVO PER LEGITTIMARE IL RECESSO INDIVIDUALE - NON E' INTRODOTTO NEL RAPPORTO DI LAVORO NAUTICO ED AEREONAUTICO, BENSI' NE E' RISERVATA L'ATTUAZIONE ATTRAVERSO LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.
Testo
La legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), non introduce esplicitamente il principio del requisito della giusta causa e del giustificato motivo per legittimare il recesso individuale nel rapporto di lavoro nautico od aereonautico, ne' rispetto a questa categoria di lavoratori, il principio della reintegrazione nel posto di lavoro, e nemmeno abroga gli artt. 345 e 916 cod. navig. (peraltro sempre contrattualmente derogabili a favore dei lavoratori), ma dispone che i contratti collettivi di lavoro provvedano ad applicare al personale navigante tali principi e le norme ad essi conseguenti, tra cui quelle della precedente legge n. 604 del 1966, la quale, in difetto di un'espressa statuizione legislativa, non e' entrata direttamente nella normativa applicabile al personale marittimo e di volo i cui rapporti di lavoro sono autonomamente regolati dal codice della navigazione.
La legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), non introduce esplicitamente il principio del requisito della giusta causa e del giustificato motivo per legittimare il recesso individuale nel rapporto di lavoro nautico od aereonautico, ne' rispetto a questa categoria di lavoratori, il principio della reintegrazione nel posto di lavoro, e nemmeno abroga gli artt. 345 e 916 cod. navig. (peraltro sempre contrattualmente derogabili a favore dei lavoratori), ma dispone che i contratti collettivi di lavoro provvedano ad applicare al personale navigante tali principi e le norme ad essi conseguenti, tra cui quelle della precedente legge n. 604 del 1966, la quale, in difetto di un'espressa statuizione legislativa, non e' entrata direttamente nella normativa applicabile al personale marittimo e di volo i cui rapporti di lavoro sono autonomamente regolati dal codice della navigazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte