Sentenza 129/1976 (ECLI:IT:COST:1976:129)
Massima numero 8357
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
19/05/1976; Decisione del
19/05/1976
Deposito del 26/05/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 129/76 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - PERSONALE NAVIGANTE - COD. NAVIG., ART. 345 - FACOLTA' DELL'ARMATORE (O DELL'ESERCENTE) DI RISOLVERE UNILATERALMENTE IL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - GIUSTIFICAZIONE NELLA PARTICOLARE NATURA DEL RAPPORTO DI LAVORO NAUTICO (ED AERONAUTICO) - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4 E 35 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 129/76 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - PERSONALE NAVIGANTE - COD. NAVIG., ART. 345 - FACOLTA' DELL'ARMATORE (O DELL'ESERCENTE) DI RISOLVERE UNILATERALMENTE IL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - GIUSTIFICAZIONE NELLA PARTICOLARE NATURA DEL RAPPORTO DI LAVORO NAUTICO (ED AERONAUTICO) - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4 E 35 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 345 cod. navig., nel prevedere la facolta' di licenziamento ad nutum da parte dell'armatore o dell'esercente, con salvezza dei diritti spettanti all'arruolato, non viola il principio costituzionale di uguaglianza o del diritto al lavoro e della tutela di questo, in quanto razionalmente giustificato dal peculiare aspetto del rapporto di lavoro nautico (e di quello aeronautico), finalizzato alla sicurezza della navigazione e caratterizzato sia sotto il profilo strutturale che sotto quello funzionale da un elemento fiduciario e personalistico, nonche' dalla conseguenziale opportunita' di attribuire all'armatore un mezzo efficace per assicurare la subordinazione costituito dalla facolta' di risolvere unilateralmente il contratto, a parte i poteri disciplinari spettanti a soggetti diversi dall'armatore (o dall'esercente). Pertanto, non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost., la questione di legittimita' costituzionale della disposizione codicistica succitata. - v. S. n. 124/1962.
L'art. 345 cod. navig., nel prevedere la facolta' di licenziamento ad nutum da parte dell'armatore o dell'esercente, con salvezza dei diritti spettanti all'arruolato, non viola il principio costituzionale di uguaglianza o del diritto al lavoro e della tutela di questo, in quanto razionalmente giustificato dal peculiare aspetto del rapporto di lavoro nautico (e di quello aeronautico), finalizzato alla sicurezza della navigazione e caratterizzato sia sotto il profilo strutturale che sotto quello funzionale da un elemento fiduciario e personalistico, nonche' dalla conseguenziale opportunita' di attribuire all'armatore un mezzo efficace per assicurare la subordinazione costituito dalla facolta' di risolvere unilateralmente il contratto, a parte i poteri disciplinari spettanti a soggetti diversi dall'armatore (o dall'esercente). Pertanto, non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost., la questione di legittimita' costituzionale della disposizione codicistica succitata. - v. S. n. 124/1962.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte