Sentenza 129/1976 (ECLI:IT:COST:1976:129)
Massima numero 8358
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
19/05/1976; Decisione del
19/05/1976
Deposito del 26/05/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 129/76 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - PERSONALE MARITTIMO E DI VOLO - INAPPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA E GIUSTIFICATO MOTIVO - ARTT. 1 E 10 LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604; ART. 18 LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3,4 E 35 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 129/76 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - PERSONALE MARITTIMO E DI VOLO - INAPPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA E GIUSTIFICATO MOTIVO - ARTT. 1 E 10 LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604; ART. 18 LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3,4 E 35 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, non esclude in via di principio l'applicabilita' al personale navigante della disciplina di cui all'art. 18 della stessa legge ed agli artt. 1 e 10 della legge n. 604 del 1966, ma si limita a stabilire che l'introduzione di essa sia attuata attraverso la contrattazione collettiva, soggetta a periodiche scadenze ed a verifiche da parte degli stessi contraenti, il che non e' irrazionale o ingiustificato, considerata la varieta' delle funzioni dei singoli appartenenti a detto personale e la profonda differenza che intercede fra le loro mansioni, nonche' l'opportunita' di un adattamento graduale dei rapporti di lavoro nautico ed aereonautico alla normativa generale sui licenziamenti individuali ed a quella contenuta nello Statuto dei lavoratori. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito nei confronti degli artt. 1 e 10 legge n. 604 del 1966 e 18 legge n. 300 del 1970, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost.
L'art. 35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, non esclude in via di principio l'applicabilita' al personale navigante della disciplina di cui all'art. 18 della stessa legge ed agli artt. 1 e 10 della legge n. 604 del 1966, ma si limita a stabilire che l'introduzione di essa sia attuata attraverso la contrattazione collettiva, soggetta a periodiche scadenze ed a verifiche da parte degli stessi contraenti, il che non e' irrazionale o ingiustificato, considerata la varieta' delle funzioni dei singoli appartenenti a detto personale e la profonda differenza che intercede fra le loro mansioni, nonche' l'opportunita' di un adattamento graduale dei rapporti di lavoro nautico ed aereonautico alla normativa generale sui licenziamenti individuali ed a quella contenuta nello Statuto dei lavoratori. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito nei confronti degli artt. 1 e 10 legge n. 604 del 1966 e 18 legge n. 300 del 1970, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte