Sentenza 129/1976 (ECLI:IT:COST:1976:129)
Massima numero 8360
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
19/05/1976; Decisione del
19/05/1976
Deposito del 26/05/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 129/76 E. LAVORO (RAPPORTO DI) - STATUTO DEI LAVORATORI - PERSONALE NAVIGANTE - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 35, TERZO COMMA - APPLICAZIONE DIRETTA AL PERSONALE NAVIGANTE DI ALCUNE NORME DELLO STATUTO - PRINCIPI DI QUESTO - APPLICABILITA' AFFIDATA AI CONTRATTI COLLETTIVI - NON COSTITUISCE DELEGAZIONE LEGISLATIVA AI SINDACATI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 18, 35, 39 E 76 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 129/76 E. LAVORO (RAPPORTO DI) - STATUTO DEI LAVORATORI - PERSONALE NAVIGANTE - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 35, TERZO COMMA - APPLICAZIONE DIRETTA AL PERSONALE NAVIGANTE DI ALCUNE NORME DELLO STATUTO - PRINCIPI DI QUESTO - APPLICABILITA' AFFIDATA AI CONTRATTI COLLETTIVI - NON COSTITUISCE DELEGAZIONE LEGISLATIVA AI SINDACATI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 18, 35, 39 E 76 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La disposizione dell'art. 35, terzo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300 - il cui contenuto precettivo consiste nell'affermazione della diretta applicazione di alcune norme dello Statuto dei lavoratori alle imprese di navigazione per il personale navigante, e dell'affidamento dell'applicabilita' ai contratti collettivi concernenti detto personale dei principi dello Statuto medesimo - non prevede una sorta di delega legislativa ai sindacati, ma indica nel contratto collettivo il mezzo piu' idoneo per assicurare gradualmente, nella materia del lavoro nautico ed aereonautico, la stabilita' del posto di lavoro attraverso i necessari adattamenti della disciplina generale della legge n. 604 del 1966, di quella della legge n. 300 del 1970 e di quella specifica del codice della navigazione, rimessi alle organizzazioni sindacali di categoria; le associazioni sindacali non risultano, percio', investite di potesta' legislativa delegata, sicche' appare fuor di luogo il richiamo sia all'art. 76, sia agli artt. 18 e 39 Cost., i quali, anzi, vengono valorizzati attraverso il rilievo assunto dall'operato dei sindacati nella materia in questione. Ne' infine puo' ravvisarsi una disparita' di trattamento tra lavoratori iscritti o non iscritti ai sindacati, perche', trattandosi nella quasi totalita' dei casi di contrattazione collettiva di tipo aziendale, le condizioni regolamentari introdotte devono essere applicate a tutti i componenti dell'impresa indipendentemente dall'iscrizione ad un sindacato. E' pertanto infondata - in riferimento agli artt. 3, 4, 18, 35, 39 e 76 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale della disposizione suindicata, nella parte in cui rinvia ai contratti collettivi di lavoro l'applicabilita' alle imprese di navigazione del principio della giusta causa e del giustificato motivo per i licenziamenti del personale navigante.
La disposizione dell'art. 35, terzo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300 - il cui contenuto precettivo consiste nell'affermazione della diretta applicazione di alcune norme dello Statuto dei lavoratori alle imprese di navigazione per il personale navigante, e dell'affidamento dell'applicabilita' ai contratti collettivi concernenti detto personale dei principi dello Statuto medesimo - non prevede una sorta di delega legislativa ai sindacati, ma indica nel contratto collettivo il mezzo piu' idoneo per assicurare gradualmente, nella materia del lavoro nautico ed aereonautico, la stabilita' del posto di lavoro attraverso i necessari adattamenti della disciplina generale della legge n. 604 del 1966, di quella della legge n. 300 del 1970 e di quella specifica del codice della navigazione, rimessi alle organizzazioni sindacali di categoria; le associazioni sindacali non risultano, percio', investite di potesta' legislativa delegata, sicche' appare fuor di luogo il richiamo sia all'art. 76, sia agli artt. 18 e 39 Cost., i quali, anzi, vengono valorizzati attraverso il rilievo assunto dall'operato dei sindacati nella materia in questione. Ne' infine puo' ravvisarsi una disparita' di trattamento tra lavoratori iscritti o non iscritti ai sindacati, perche', trattandosi nella quasi totalita' dei casi di contrattazione collettiva di tipo aziendale, le condizioni regolamentari introdotte devono essere applicate a tutti i componenti dell'impresa indipendentemente dall'iscrizione ad un sindacato. E' pertanto infondata - in riferimento agli artt. 3, 4, 18, 35, 39 e 76 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale della disposizione suindicata, nella parte in cui rinvia ai contratti collettivi di lavoro l'applicabilita' alle imprese di navigazione del principio della giusta causa e del giustificato motivo per i licenziamenti del personale navigante.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 18
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 39
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte