Sentenza 189/2020 (ECLI:IT:COST:2020:189)
Massima numero 42389
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  06/07/2020;  Decisione del  06/07/2020
Deposito del 31/07/2020; Pubblicazione in G. U. 05/08/2020
Massime associate alla pronuncia:  42381  42383  42384  42385  42386  42387  42388


Titolo
Responsabilità amministrativa e contabile - Norme della Provincia autonoma di Trento - Dipendenti, amministratori e incaricati della Provincia - Rimborso delle spese processuali sostenute per la difesa nei giudizi civili, penali, contabili e disciplinari in cui siano stati coinvolti in ragione del servizio, delle funzioni o dei compiti espletati - Estensione, con norma di interpretazione autentica, anche alle spese afferenti alle fasi preliminari dei giudizi e nei casi di archiviazione - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, giurisdizione e norme processuali e giustizia amministrativa, dei principi in materia di equilibri di bilancio e buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, nonché interferenza con la giurisdizione contabile - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, primo comma, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lett. l), e 119, primo comma, Cost., dell'art. 18, comma 1, della legge prov. Trento n. 3 del 1999, che, nel recare l'interpretazione autentica dell'art. 92 della legge prov. Trento n. 12 del 1983, dispone che il rimborso da parte della Provincia autonoma delle spese processuali sostenute dai suoi dipendenti, amministratori e incaricati per la difesa nei giudizi civili, penali, contabili e disciplinari in cui siano stati coinvolti in ragione del servizio, delle funzioni o dei compiti espletati debba essere riconosciuto anche per le spese afferenti alle fasi preliminari dei citati giudizi e nei casi di archiviazione. In quanto volta a soddisfare esigenze, di sicuro rilievo pubblicistico, attinenti all'organizzazione dell'amministrazione provinciale, secondo criteri di efficienza e qualità dei servizi, la disciplina provinciale in esame appare espressione della competenza legislativa primaria in materia di «ordinamento degli uffici e del personale», di cui all'art. 8, n. 1, dello statuto speciale, e non di quelle, evocate dal rimettente, attribuite in via esclusiva al legislatore statale. Ciò impedisce, altresì, di ravvisare sia la lesione del principio di uguaglianza - la cui violazione viene ammissibilmente dedotta dal giudice a quo in correlazione allo scopo, insito nelle materie di competenza esclusiva statale e segnatamente in quella dell'ordinamento civile, di garantire uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale e non quale limite interno alla competenza provinciale ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 8 dello statuto di autonomia -, sia la lesione dei principi in materia di equilibri di bilancio, in mancanza di censure attinenti al difetto di copertura degli oneri di spesa ad esso connessi. Infine, la disciplina provinciale in esame non interferisce con la competenza della Corte dei conti in ordine all'accertamento dell'an della liquidazione delle spese nell'ambito del giudizio contabile e del successivo rimborso al dipendente, posto che essa si limita a regolare alcuni aspetti del rapporto di servizio fra l'amministrazione provinciale e il dipendente coinvolto in un procedimento concluso senza accertamento di responsabilità. (Precedenti citati: sentenze n. 19 del 2014 e n. 371 del 1998).

Per costante giurisprudenza costituzionale, sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione in riferimento a parametri diversi da quelli finanziari, evocati in correlazione funzionale con i primi, ove si traducano immediatamente nell'alterazione dei criteri dettati dall'ordinamento ai fini della sana gestione della finanza pubblica allargata. (Precedente citato: sentenza n. 196 del 2018).

Per costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina del trattamento giuridico e economico dei dipendenti pubblici, anche delle Regioni e delle Province autonome, va ricondotta, per i profili privatizzati del rapporto, alla materia dell'ordinamento civile e quindi alla competenza legislativa statale esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. I profili "pubblicistico-organizzativi" ad esso afferenti rientrano, invece, nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi nella competenza legislativa residuale delle Regioni prevista dall'art. 117, quarto comma, Cost. Infine, la disciplina della responsabilità amministrativa, nella quale i profili sostanziali della stessa sono strettamente intrecciati con i poteri del giudice chiamato ad accertarla, è materia di competenza dello Stato e non rientra tra le attribuzioni regionali. (Precedenti citati: sentenze n. 128 del 2020, n. 25 del 2020, n. 138 del 2019, n. 196 del 2018, n. 337 del 2009, n. 200 del 2008, n. 184 del 2007 e n. 345 del 2004).

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  27/08/1999  n. 3  art. 18  co. 1

legge della Provincia autonoma di Trento  29/04/1983  n. 12  art. 92  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 103  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 119  co. 1

Altri parametri e norme interposte