Sentenza 132/1976 (ECLI:IT:COST:1976:132)
Massima numero 8364
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  19/05/1976;  Decisione del  19/05/1976
Deposito del 26/05/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8363  8365  8366  8367  8368  8369  8370  8371


Titolo
SENT. 132/76 B. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - RICORSI CONTRO ATTI NON SUSCETTIBILI DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE - TERMINE - DECORRENZA DALLA PUBBLICAZIONE.

Testo
Il criterio abitualmente adottato in materia di giustizia amministrativa per i ricorsi contro atti non aventi destinatari determinati, e quindi insuscettibili di notificazione o comunicazione (art. 2 del regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato r.d. 17 agosto 1907, n. 642, applicabile oggi, in forza del richiamo contenuto nell'art. 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ai giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali), e' quello della decorrenza del termine della pubblicazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 32  

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 2  

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 4