Sentenza 132/1976 (ECLI:IT:COST:1976:132)
Massima numero 8364
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
19/05/1976; Decisione del
19/05/1976
Deposito del 26/05/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 132/76 B. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - RICORSI CONTRO ATTI NON SUSCETTIBILI DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE - TERMINE - DECORRENZA DALLA PUBBLICAZIONE.
SENT. 132/76 B. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - RICORSI CONTRO ATTI NON SUSCETTIBILI DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE - TERMINE - DECORRENZA DALLA PUBBLICAZIONE.
Testo
Il criterio abitualmente adottato in materia di giustizia amministrativa per i ricorsi contro atti non aventi destinatari determinati, e quindi insuscettibili di notificazione o comunicazione (art. 2 del regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato r.d. 17 agosto 1907, n. 642, applicabile oggi, in forza del richiamo contenuto nell'art. 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ai giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali), e' quello della decorrenza del termine della pubblicazione.
Il criterio abitualmente adottato in materia di giustizia amministrativa per i ricorsi contro atti non aventi destinatari determinati, e quindi insuscettibili di notificazione o comunicazione (art. 2 del regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato r.d. 17 agosto 1907, n. 642, applicabile oggi, in forza del richiamo contenuto nell'art. 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ai giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali), e' quello della decorrenza del termine della pubblicazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 32
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 2
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 4