Sentenza 132/1976 (ECLI:IT:COST:1976:132)
Massima numero 8366
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  19/05/1976;  Decisione del  19/05/1976
Deposito del 26/05/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8363  8364  8365  8367  8368  8369  8370  8371


Titolo
SENT. 132/76 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO REGIONALE AVVERSO LEGGI DELLO STATO - TERMINE - DECORRENZA DALLA PUBBLICAZIONE DELL'ATTO IMPUGNATO - DEROGA PER ASSERITE RAGIONI DI FORZA MAGGIORE - ESCLUSIONE.

Testo
Alla regola risultante dall'art. 2 della legge cost. n. 1 del 1948 e dall'art. 32 della legge n. 87 del 1953 non e' consentito, in sede di applicazione, apportare particolari eccezioni, derogandovi allorche', per asserite ragioni di forza maggiore relativa all'ente legittimato al ricorso, questo non abbia avuto materiale conoscenza della legge, ostandovi sia considerazioni di ordine sistematico, inerenti alla natura ed efficacia proprie delle leggi (che non si trasformano di certo in atti recettizi, sol perche' impugnabili da Regioni e Provincie ad autonomia costituzionale), sia motivi pratici, attinenti alla fondamentale esigenza di certezza nei rapporti tra Stato e Regioni, cui la prefissione di termini di decadenza e' preordinata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 32  

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 2  

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 4