Sentenza 132/1976 (ECLI:IT:COST:1976:132)
Massima numero 8370
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  19/05/1976;  Decisione del  19/05/1976
Deposito del 26/05/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8363  8364  8365  8366  8367  8368  8369  8371


Titolo
SENT. 132/76 H. LEGGE - MANCATA O RITARDATA PUBBLICAZIONE DELLA GAZZETTA UFFICIALE - IPOTESI DIVERSA DALL'ARRIVO CON RITARDO DELLA GAZZETTA UFFICIALE.

Testo
L'arrivo in ritardo della Gazzetta Ufficiale o del "Supplemento" in una localita' del territorio nazionale e' cosa diversa da una mancata o ritardata pubblicazione dello stesso. L'arrivo in ritardo del Supplemento della Gazzetta Ufficiale non e' circostanza tale da impedire che, usando la normale digilenza, un ente pubblico come la Provincia autonoma, che dispone dei necessari strumenti organizzativi anche per seguire, all'occorrenza l'iter delle leggi che possano interessarlo, sia in grado di essere tempestivamente informato della avvenuta pubblicazione della legge in questione nel Supplemento medesimo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 32  

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 2  

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 4