Sentenza 133/1976 (ECLI:IT:COST:1976:133)
Massima numero 8372
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  19/05/1976;  Decisione del  19/05/1976
Deposito del 26/05/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8373


Titolo
SENT. 133/76 A. LOCAZIONE - DEPOSITO CAUZIONALE - RESTITUZIONE DELLA SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE - LEGGE 26 NOVEMBRE 1969, N. 833, ART. 9 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 41 COST. - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
L'eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 9 legge 26 novembre 1969, n. 833 (richiamato dall'art. 56 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, conv. in l. 18 dicembre 1970, n. 1034), denunciato in giudizio avente per oggetto la restituzione della cauzione, non puo' in alcun modo influire sulla decisione della causa di merito che si fonda sulla avvenuta scadenza del contratto, e quindi sulla cessata funzione della garanzia. E' pertanto inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale di detta disposizione - interpretata nel senso dell'obbligatorieta' inderogabile del deposito cauzionale - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., in giudizio vertente sulla restituzione, a seguito di cessazione del rapporto di locazione, di una cauzione volontariamente versata (dal locatore, peraltro anteriormente alla emanazione della legge impugnata).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte