Sentenza 134/1976 (ECLI:IT:COST:1976:134)
Massima numero 8374
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  19/05/1976;  Decisione del  19/05/1976
Deposito del 26/05/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8375


Titolo
SENT. 134/76 A. GRAZIA - DECRETO DI CONCESSIONE - CONDIZIONI IN ESSO STABILITE - MANCATO ADEMPIMENTO - CODICE PROCEDURA PENALE, ART. 596, TERZO CPV. (CONDIZIONE DEL VERSAMENTO DI UNA SOMMA ALLA CASSA DELLE AMMENDE) - NON VIOLA L'ART. 87, PENULTIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La imposizione di condizioni alla grazia costituisce un aspetto strutturale di tale istituto, dovendosi, secondo la prassi interpretativa formatasi sotto l'impero dell'art. 8 dello Statuto albertino trasfuso nell'art. 87 Cost., escludere che il potere di grazia possa intendersi limitato soltanto alla concessione o al diniego del provvedimento di clemenza, senza possibilita' di adattamenti intermedi adeguati alla peculiarita' dei singoli casi, e tendenti all'individualizzazione del provvedimento stesso mediante un atto che non sia di mera clemenza, ma favorisca in qualche modo l'emenda del reo, come appunto la condizione del risarcimento del danno o del versamento di una somma alla Cassa delle ammende. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro l'art. 596 c.p.p. terzo cpv., per preteso contrasto col penultimo comma dell'art. 87 Cost. nel presupposto che la norma costituzionale non preveda la possibilita' di sottoporre il beneficio in esame a condizioni di qualsiasi natura.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 87

Altri parametri e norme interposte