Sentenza 134/1976 (ECLI:IT:COST:1976:134)
Massima numero 8375
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
19/05/1976; Decisione del
19/05/1976
Deposito del 26/05/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8374
Titolo
SENT. 134/76 B. GRAZIA - CONDIZIONI OPPOSTE AL DECRETO DI CONCESSIONE - CODICE PROCEDURA PENALE, ART. 596, TERZO CPV. - SOMMA DA VERSARE ALLA CASSA DELLE AMMENDE - NATURA - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (CONDIZIONI ECONOMICHE) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 134/76 B. GRAZIA - CONDIZIONI OPPOSTE AL DECRETO DI CONCESSIONE - CODICE PROCEDURA PENALE, ART. 596, TERZO CPV. - SOMMA DA VERSARE ALLA CASSA DELLE AMMENDE - NATURA - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (CONDIZIONI ECONOMICHE) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La somma da versare alla Cassa delle ammende per effetto del decreto di grazia che prevede tale condizione non riveste il carattere di pena pecuniaria ma puo' qualificarsi come onere patrimoniale per il raggiungimento di un determinato fine giuridicamente rilevante. Le norme che impongono oneri di tale natura comportano inevitabilmente nella loro applicazione una diversa possibilita' di assolvimento secondo la condizione economica dei soggetti che quei fini si propongono di conseguire, senza che in ogni caso resti con cio' vulnerato il principio di eguaglianza, che e' violato solo quando, per effetto della disparita' delle condizioni economiche, si determini una situazione di privilegio o di svantaggio in difetto di una ragionevole giustificazione desumibile da esigenze obiettive. Lo scopo di personalizzazione del provvedimento ai fini di emenda del reo, insito nella grazia condizionata, costituisce valido motivo di politica legislativa penale sufficiente ad escludere, secondo tale criterio, la violazione del principio di eguaglianza, tenuto anche conto che l'istruttoria che normalmente precede il provvedimento di clemenza investe, tra l'altro, anche le condizioni personali e sociali del reo, le quali vengono, di regola, considerate ai fini della eventuale imposizione di condizioni del tipo in esame, per cui l'eventuale difetto di capacita' economica che possa emergere nell'effettivita' di una situazione concreta e' una accidentalita' rispetto al sistema e non assume rilevanza tale da inficiarne la struttura. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 596 terzo cpv. c.p.p., sollevata in relazione all'art. 3 Cost., nel presupposto che la norma impugnata non consentirebbe accertamenti circa la capacita' economica del graziato condizionalmente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende e istituirebbe, cosi', una discriminazione a danno dei soggetti meno abbienti. - S. nn. 111/1964, 49/1975.
La somma da versare alla Cassa delle ammende per effetto del decreto di grazia che prevede tale condizione non riveste il carattere di pena pecuniaria ma puo' qualificarsi come onere patrimoniale per il raggiungimento di un determinato fine giuridicamente rilevante. Le norme che impongono oneri di tale natura comportano inevitabilmente nella loro applicazione una diversa possibilita' di assolvimento secondo la condizione economica dei soggetti che quei fini si propongono di conseguire, senza che in ogni caso resti con cio' vulnerato il principio di eguaglianza, che e' violato solo quando, per effetto della disparita' delle condizioni economiche, si determini una situazione di privilegio o di svantaggio in difetto di una ragionevole giustificazione desumibile da esigenze obiettive. Lo scopo di personalizzazione del provvedimento ai fini di emenda del reo, insito nella grazia condizionata, costituisce valido motivo di politica legislativa penale sufficiente ad escludere, secondo tale criterio, la violazione del principio di eguaglianza, tenuto anche conto che l'istruttoria che normalmente precede il provvedimento di clemenza investe, tra l'altro, anche le condizioni personali e sociali del reo, le quali vengono, di regola, considerate ai fini della eventuale imposizione di condizioni del tipo in esame, per cui l'eventuale difetto di capacita' economica che possa emergere nell'effettivita' di una situazione concreta e' una accidentalita' rispetto al sistema e non assume rilevanza tale da inficiarne la struttura. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 596 terzo cpv. c.p.p., sollevata in relazione all'art. 3 Cost., nel presupposto che la norma impugnata non consentirebbe accertamenti circa la capacita' economica del graziato condizionalmente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende e istituirebbe, cosi', una discriminazione a danno dei soggetti meno abbienti. - S. nn. 111/1964, 49/1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte