Sentenza 135/1976 (ECLI:IT:COST:1976:135)
Massima numero 8376
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  19/05/1976;  Decisione del  19/05/1976
Deposito del 26/05/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8377  8378


Titolo
SENT. 135/76 A. FALLIMENTO - IMPUTATO FALLITO - SITUAZIONE DI INCAPACITA' DERIVANTE DALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 42 E 44, E CODICE PENALE, ART. 162 - NON PREVEDONO LA POSSIBILITA', PUR IN QUELLA SITUAZIONE, DI EFFETTUARE L'OBLAZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 42 e 44 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e 162 cod.pen. "nella parte in cui non consentono all'imputato fallito di effettuare l'oblazione per le contravvenzioni punibili con la sola ammenda, nonostante la situazione di incapacita' derivante dalla dichiarazione di fallimento". (La questione e' stata sollevata dal Pretore di Donnaz, con ordinanza 4 marzo 1974, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione). Non sussiste la violazione dell'art. 24 della Costituzione, non essendo negato alla parte di agire per la tutela del proprio diritto, ne' essendo stabilito un limite nei confronti del giudice.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte