Sentenza 135/1976 (ECLI:IT:COST:1976:135)
Massima numero 8377
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  19/05/1976;  Decisione del  19/05/1976
Deposito del 26/05/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8376  8378


Titolo
SENT. 135/76 B. REATI E PENE - CONTRAVVENZIONE - OBLAZIONE - NON SI FONDA SULLA SUSSISTENZA DEL REQUISITO DELLA SOLVIBILITA' - SUA FINALITA' - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA CONDANNATO ABBIENTE E NON ABBIENTE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Questa Corte, con sentenza 27 giugno - 4 luglio 1974, n. 207, sotto il profilo del differenziato trattamento tra condannato abbiente e condannato non abbiente, ha escluso la sussistenza della denunciata illegittimita', considerando che l'istituto della oblazione non si fonda sulla sussistenza del requisito della solvibilita', ma trova fondamento nell'interesse dello Stato di definire, con economia di tempo e di spese, i provvedimenti relativi a reati di minore importanza e nell'interesse del contravventore di evitare il procedimento penale e la condanna.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte