Sentenza 135/1976 (ECLI:IT:COST:1976:135)
Massima numero 8378
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  19/05/1976;  Decisione del  19/05/1976
Deposito del 26/05/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8376  8377


Titolo
SENT. 135/76 C. FALLIMENTO - IMPUTATO FALLITO - SITUAZIONE DI INCAPACITA' DERIVANTE DALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 42 E 44, E COD.PEN., ART. 162 - NON PREVEDONO LA POSSIBILITA' DI EFFETTUARE L'OBLAZIONE - DIFFERENZA DALLA FATTISPECIE DECISA CON SENT. N. 149 DEL 1971 - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Questa Corte ha piu' volte precisato il concetto che l'eguaglianza giuridica e' uguaglianza di trattamento di situazioni ragionevolmente simili e sussiste disparita' di trattamento nei casi di eguale disciplina di situazioni diverse. In coerenza con tale concetto ha rinvenuto, con la sentenza 18-20 giugno 1971, n. 149, la violazione dell'art. 3 della Costituzione nella equiparazione di due situazioni del tutto diverse: l'insolvibilita' - richiesta come fatto oggettivo previsto dall'art. 136, comma primo, cod.pen., per la conversione della pena pecuniaria non eseguita nella piu' grave pena detentiva - e l'insolvenza - situazione contingente, condizionata e talvolta provvisoria del fallito, posto nella impossibilita' giuridica di disporre dei suoi beni e quindi di pagare. Manca ogni ragionevole somiglianza tra le situazioni considerate nella citata sentenza n. 149 del 1971 per la conversione della pena pecuniaria inflitta al fallito in quella detentiva e la situazione prospettata dal Pretore di Donnaz in relazione all'art. 162 cod.pen.. (Secondo il Pretore di Donnaz gli artt. 42 e 44 r.d. n. 267 del 1942 e 162 cod.pen., priverebbero il fallito del completo esercizio di tutti i diritti che l'ordinamento riconosce per l'esercizio della difesa e, pertanto, violerebbero l'art. 24 della Costituzione. Tale violazione non troverebbe giustificazione nel rispetto del principio della "par condicio creditorum", non avendo esso rilevanza costituzionale come la tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 della Costituzione. L'art. 3 della Costituzione sarebbe violato perche' il fallito - "pur conservando la titolarita' dei suoi beni e pur di fronte ad un possibile esito positivo della procedura fallimentare, che gli permetta di ottenere in futuro la disponibilita' della somma fissata per l'oblazione, viene sottoposto, in ragione soltanto del suo dichiarato stato di insolvenza, ad una situazione di ingiustificata disparita' di trattamento", in quanto gli e' precluso, di estinguere, con il pagamento, l'azione penale).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte