Ordinanza 137/1976 (ECLI:IT:COST:1976:137)
Massima numero 8380
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
19/05/1976; Decisione del
19/05/1976
Deposito del 26/05/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 137/76. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI MILITARI - R.D. 21 FEBBRAIO 1895, N. 70, ART. 54, TERZO COMMA - NON COMPUTABILITA' AGLI EFFETTI DELLA PENSIONE DEI SERVIZI PRESTATI PRIMA DELLA DISERZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 36 COST. - JUS SUPERVENIENS: D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092 - ABROGAZIONE RETROATTIVA DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 137/76. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI MILITARI - R.D. 21 FEBBRAIO 1895, N. 70, ART. 54, TERZO COMMA - NON COMPUTABILITA' AGLI EFFETTI DELLA PENSIONE DEI SERVIZI PRESTATI PRIMA DELLA DISERZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 36 COST. - JUS SUPERVENIENS: D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092 - ABROGAZIONE RETROATTIVA DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 36 Cost. - dell'art. 54, terzo comma, r.d. 21 febbraio 1895, n. 70 - che dispone la non computabilita' agli effetti della pensione dei servizi prestati anteriormente alla diserzione - avendo detto giudice motivato la rilevanza della questione sull'assunto che la legge 8 giugno 1966, n. 424, avrebbe abrogato la disposizione impugnata a decorrere dall'1 gennaio 1966, senza tener conto peraltro che alla data dell'ordinanza di rimessione era gia' entrato in vigore il nuovo t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092), il quale, dopo aver ribadito l'avvenuta abrogazione della norma di cui trattasi, ha riconosciuto l'efficacia retroattiva fino al 1958 di tale abrogazione.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 36 Cost. - dell'art. 54, terzo comma, r.d. 21 febbraio 1895, n. 70 - che dispone la non computabilita' agli effetti della pensione dei servizi prestati anteriormente alla diserzione - avendo detto giudice motivato la rilevanza della questione sull'assunto che la legge 8 giugno 1966, n. 424, avrebbe abrogato la disposizione impugnata a decorrere dall'1 gennaio 1966, senza tener conto peraltro che alla data dell'ordinanza di rimessione era gia' entrato in vigore il nuovo t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092), il quale, dopo aver ribadito l'avvenuta abrogazione della norma di cui trattasi, ha riconosciuto l'efficacia retroattiva fino al 1958 di tale abrogazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte