Reati e pene - Rapina impropria - Trattamento sanzionatorio - Equiparazione a quello della rapina propria - Denunciata violazione di parametro sovranazionale (nella specie: CDFUE) - Carenza di motivazione - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per carente motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Torino in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 49 CDFUE, dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., il quale, per il reato di rapina c.d. impropria, commina le stesse pene previste, al primo comma, per la rapina c.d. propria. Le norme sovranazionali, tra cui quella indicata, come da tempo chiarito anche da un costante orientamento della Corte GUE, possono essere evocate nel giudizio di legittimità costituzionale solo a condizione che la fattispecie sottoposta all'esame del giudice sia disciplinata dal diritto europeo e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto. Al contrario, l'ordinanza di rimessione non contiene i riferimenti appena indicati. (Precedente citato: sentenza n. 80 del 2011).
Il rimettente è chiamato a dare contezza delle ragioni per cui la disciplina censurata vale ad attuare il diritto dell'Unione. In mancanza, la prospettazione dei motivi di asserito contrasto tra la norma denunciata e il parametro costituzionale risulta generica, con conseguente inammissibilità della relativa questione. (Precedenti citati: sentenze n. 279 del 2019, n. 37 del 2019, n. 194 del 2018, n. 111 del 2017 e n. 63 del 2016).