Sentenza 139/1976 (ECLI:IT:COST:1976:139)
Massima numero 8382
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
15/06/1976; Decisione del
15/06/1976
Deposito del 22/06/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8383
Titolo
SENT. 139/76 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - D.P.R. 25 GENNAIO 1959, N. 42 (ONORARI DI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI) - NON HA FORZA DI LEGGE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 139/76 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - D.P.R. 25 GENNAIO 1959, N. 42 (ONORARI DI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI) - NON HA FORZA DI LEGGE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Gli atti normativi del Governo non aventi forza di legge non possono formare oggetto del giudizio di legittimita' costituzionale e le questioni di legittimita' costituzionale al riguardo prospettate vanno dichiarate inammissibili (nella specie e' stata dichiarata l'inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale del D.P.R. 25 gennaio 1959, n. 42, con il quale e' stata approvata la tariffa dei ragionieri e periti commerciali, sollevata con riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost.). La deliberazione del Consiglio dei ministri costituisce elemento formale necessario, anche se non sufficiente, per identificare gli atti del Governo aventi forza di legge (nella specie la Corte ha ritenuto che il gia' citato d.P.R. n. 42 del 1959 non avesse forza di legge essendo privo di tale requisito).
Gli atti normativi del Governo non aventi forza di legge non possono formare oggetto del giudizio di legittimita' costituzionale e le questioni di legittimita' costituzionale al riguardo prospettate vanno dichiarate inammissibili (nella specie e' stata dichiarata l'inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale del D.P.R. 25 gennaio 1959, n. 42, con il quale e' stata approvata la tariffa dei ragionieri e periti commerciali, sollevata con riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost.). La deliberazione del Consiglio dei ministri costituisce elemento formale necessario, anche se non sufficiente, per identificare gli atti del Governo aventi forza di legge (nella specie la Corte ha ritenuto che il gia' citato d.P.R. n. 42 del 1959 non avesse forza di legge essendo privo di tale requisito).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte