Sentenza 139/1976 (ECLI:IT:COST:1976:139)
Massima numero 8383
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
15/06/1976; Decisione del
15/06/1976
Deposito del 22/06/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8382
Titolo
SENT. 139/76 B. PROFESSIONI LIBERE - ONORARI DI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE - D.P.R. 27 OTTOBRE 1953, N. 1068, ART. 47 - NON CONTIENE UNA SUBDELEGAZIONE DA PARTE DEL GOVERNO - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 76 E 77 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 139/76 B. PROFESSIONI LIBERE - ONORARI DI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE - D.P.R. 27 OTTOBRE 1953, N. 1068, ART. 47 - NON CONTIENE UNA SUBDELEGAZIONE DA PARTE DEL GOVERNO - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 76 E 77 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Perche' possa ritenersi un'ipotesi di subdelegazione di potesta' legislativa da parte del Governo non e' sufficiente che nella legge delegata si faccia rinvio, per una piu' particolareggiata disciplina della materia, ad un distinto provvedimento normativo da emanarsi con decreto del Capo dello Stato, in mancanza di altri elementi che facciano ritenere che con tale rinvio il Governo abbia inteso attribuire al potere esecutivo la potesta' di emanare disposizioni aventi forza di legge (nella specie si e' escluso che ricorresse un'ipotesi di subdelegazione nell'art. 47 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, concernente l'ordinamento della professione di ragioniere e di perito commerciale, il quale stabilisce che "i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita' e per la liquidazione delle spese spettanti a ragionieri e periti commerciali" siano "stabiliti con tariffa a carattere nazionale, approvata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro, sentito il Consiglio nazionale"). - S. n. 20/1960.
Perche' possa ritenersi un'ipotesi di subdelegazione di potesta' legislativa da parte del Governo non e' sufficiente che nella legge delegata si faccia rinvio, per una piu' particolareggiata disciplina della materia, ad un distinto provvedimento normativo da emanarsi con decreto del Capo dello Stato, in mancanza di altri elementi che facciano ritenere che con tale rinvio il Governo abbia inteso attribuire al potere esecutivo la potesta' di emanare disposizioni aventi forza di legge (nella specie si e' escluso che ricorresse un'ipotesi di subdelegazione nell'art. 47 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, concernente l'ordinamento della professione di ragioniere e di perito commerciale, il quale stabilisce che "i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita' e per la liquidazione delle spese spettanti a ragionieri e periti commerciali" siano "stabiliti con tariffa a carattere nazionale, approvata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro, sentito il Consiglio nazionale"). - S. n. 20/1960.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte