Sentenza 140/1976 (ECLI:IT:COST:1976:140)
Massima numero 8384
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
15/06/1976; Decisione del
15/06/1976
Deposito del 22/06/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 140/76. REGIONE CAMPANIA - EDILIZIA PUBBLICA ABITATIVA - LEGGE REGIONALE 6 MARZO 1974 - CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE DI CASE A FAVORE DEGLI ARTIGIANI - PREVISIONE DI SPESA SENZA INDICAZIONE DEI MEZZI PER FARVI FRONTE - VIOLAZIONE DELL'ART. 81 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'INTERA LEGGE.
SENT. 140/76. REGIONE CAMPANIA - EDILIZIA PUBBLICA ABITATIVA - LEGGE REGIONALE 6 MARZO 1974 - CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE DI CASE A FAVORE DEGLI ARTIGIANI - PREVISIONE DI SPESA SENZA INDICAZIONE DEI MEZZI PER FARVI FRONTE - VIOLAZIONE DELL'ART. 81 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'INTERA LEGGE.
Testo
E' costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 81 della Costituzione, la legge approvata il 4 ottobre 1973 e riapprovata il 6 marzo 1974 dal Consiglio regionale della Campania, recante "concessione di contributi in conto capitale per la costruzione di case a favore degli artigiani". Non e' rispettato il disposto dell'art. 81 Cost. nell'ipotesi in cui per la copertura di nuove spese non si provvede con legge sostanziale ma si rinvia alle leggi di bilancio: detto principio e' applicabile anche alle Regioni a Statuto ordinario. Alle Regioni a Statuto ordinario e' attribuita in modo definitivo la competenza in materia di edilizia pubblica abitativa a seguito della emanazione del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036. - S. nn. 221/1975, 47/1967, 17/1968, 158/1969.
E' costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 81 della Costituzione, la legge approvata il 4 ottobre 1973 e riapprovata il 6 marzo 1974 dal Consiglio regionale della Campania, recante "concessione di contributi in conto capitale per la costruzione di case a favore degli artigiani". Non e' rispettato il disposto dell'art. 81 Cost. nell'ipotesi in cui per la copertura di nuove spese non si provvede con legge sostanziale ma si rinvia alle leggi di bilancio: detto principio e' applicabile anche alle Regioni a Statuto ordinario. Alle Regioni a Statuto ordinario e' attribuita in modo definitivo la competenza in materia di edilizia pubblica abitativa a seguito della emanazione del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036. - S. nn. 221/1975, 47/1967, 17/1968, 158/1969.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Altri parametri e norme interposte