Sentenza 141/1976 (ECLI:IT:COST:1976:141)
Massima numero 8385
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  15/06/1976;  Decisione del  15/06/1976
Deposito del 22/06/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 141/76. PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE - COD. PROC. CIV., ART. 647 - IPOTESI IN CUI NON ABBIA POTUTO AVER LUOGO LA TEMPESTIVA COSTITUZIONE DELL'OPPONENTE - NON E' PREVISTA LA POSSIBILITA' DELLA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - INTERPRETAZIONE SISTEMATICA DELLA DISPOSIZIONE - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 647, c.p.c., sollevata sotto il profilo che detta norma non prevede la possibilita' della riassunzione del processo quando la tempestiva costituzione dell'opponente, di seguito alla notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo non abbia potuto aver luogo per la sopravvenuta morte del nominato procuratore o comunque per causa di forza maggiore. A riguardo la Corte ha osservato che durante il periodo compreso tra la data di notificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo e quella di scadenza del termine utile per la costituzione dell'opponente, e sempre che non intervenga la morte oppure la perdita della capacita' di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, non si ha l'interruzione del processo e per cio' di esso non e' ipotizzabile la riassunzione: conseguentemente l'art. 647 c.p.c., non contiene e non puo' logicamente contenere la norma relativa alla mancata previsione della possibilita' della riassunzione del processo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte