Sentenza 142/1976 (ECLI:IT:COST:1976:142)
Massima numero 8386
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  15/06/1976;  Decisione del  15/06/1976
Deposito del 22/06/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 142/76. PROCESSO CIVILE - ONERE DI DEPOSITO PER IL CASO DI SOCCOMBENZA - NATURA - COD. PROC. CIV., ART. 651 - TENUITA' DELL'IMPORTO - NON FRUSTRA LA FINALITA' DELL'ISTITUTO - INSINDACABILITA' DELLA SCELTA LEGISLATIVA - NON CONTRASTA CON L'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE FATTISPECIE - DIVERSITA' DI SITUAZIONI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 24, comma primo, e 3, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 651 c.p.c., secondo cui l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e quella contro il decreto pronunciato a sensi dell'art. 642 primo comma c.p.c., debbono essere precedute dal deposito per il caso di soccombenza. Detta norma infatti opera un razionale ed adeguato bilanciamento degli interessi contrapposti senza determinare alcuna violazione del diritto di difesa ne' alcuna disparita' di trattamento arbitraria ed illogica. - S. n. 56/1963, O. nn. 99/1963, 138/1963, 159/1963.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte