Sentenza 143/1976 (ECLI:IT:COST:1976:143)
Massima numero 8387
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  15/06/1976;  Decisione del  15/06/1976
Deposito del 22/06/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 143/76. REATI E PENE - ABITUALITA' NEL REATO - DICHIARAZIONE DI ABITUALITA' PRESUNTA - EFFETTI - APPLICAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA - COD. PEN., ARTT. 102 E 109, SECONDO COMMA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 111, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE PER ASSENZA O CONTRADDITTORIETA' DI MOTIVAZIONE - CONTENUTO DELLA DECISIONE DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La circostanza che il legislatore preveda come obbligatoria l'adozione di un provvedimento, in relazione al verificarsi di ipotesi astrattamente previste, non comporta, di per se' violazione dell'art. 111 Cost., secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati poiche' anche in tal caso e' pur sempre possibile individuare il processo logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla soluzione delle questioni sottoposte al suo esame attraverso l'enunciazione della sussistenza, nel caso concreto, delle circostanze previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento (nella specie trattasi degli artt. 102 e 109 c.p., relativi alla abitualita' presunta dalla legge). Le pronunzie che il giudice e' chiamato ad emettere - ai sensi, rispettivamente, degli artt. 109 e 204 c.p. - circa la abitualita' nel reato del soggetto e l'applicabilita' al medesimo delle misure di sicurezza, non hanno necessariamente lo stesso contenuto e sono suscettibili di autonoma motivazione. Per vero, ai fini della dichiarazione di delinquenza abituale presunta dalla legge, di cui all'art. 102, il giudice deve limitarsi ad accertare se sussistono i presupposti di fatto richiesti per la dichiarazione (specie, gravita', numero delle condanne e tempo in cui sono state pronunciate) rimanendo sottratta ad ogni suo apprezzamento l'indagine sulla sussistenza di una pericolosita' sociale del soggetto; laddove nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 204 c.p. l'indagine del giudice va rivolta ad accertare se chi ha commesso il fatto sia in concreto persona socialmente pericolosa, ai sensi dell'art. 203 c.p., e cio' anche se si tratti di soggetto da dichiarare delinquente abituale secondo quanto disposto dall'art. 102 c.p. - S. nn. 68/1967, 64/1970, 4/1970, 89/1972.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111  co. 5

Altri parametri e norme interposte