Sentenza 144/1976 (ECLI:IT:COST:1976:144)
Massima numero 8388
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  15/06/1976;  Decisione del  15/06/1976
Deposito del 22/06/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 144/76. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - CUMULO DI PENSIONE STATALE E DI PENSIONE INPS - D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092, ART. 129, SECONDO E TERZO COMMA - ELIMINAZIONE DEL CUMULO PER LE VARIE CATEGORIE DI DIPENDENTI STATALI (COMPRESI GLI OPERAI) - RIPRODUZIONE LETTERALE DI DISPOSIZIONE GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMA - IRRILEVANZA NEL NUOVO CONTESTO NORMATIVO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - PERSISTENTE OPERATIVITA' DELLA SENTENZA N. 117 DEL 1974 - LIMITI.

Testo
Poiche' nel riordinamento organico della materia, effettuato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e' stata dettata una disciplina uniforme, intesa ad eliminare il cumulo per le varie categorie di dipendenti statali (art. 6) e, in ispecie, per gli operai (art. 129); e nessuna incidenza puo' avere, tenuto conto del contesto normativo in cui si inquadra la nuova disposizione, il dato puramente formale che siano state ripetute, con espressioni sostanzialmente identiche, le disposizioni gia' dichiarate illegittime; non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 129, secondo e terzo comma, del citato d.P.R. n. 1092 del 1973 (che dispone il subingresso dello Stato nei diritti alla pensione relativa alle assicurazioni obbligatorie degli operai nominati in ruolo anteriormente al 1x gennaio 1956 e dei loro aventi causa) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., deducendo che la norma denunciata, riproducendo il contenuto dell'art. 10, secondo e terzo comma, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20 (gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 117 del 1974) darebbe luogo ad una ingiustificata disparita' di trattamento nei confronti di salariati statali ammessi al cumulo della pensione statale e della pensione INPS. Per il periodo antecedente all'1 luglio 1974 (data di entrata in vigore d.P.R. N. 1092 del 1973) la sentenza n. 117 del 1974 conserva tuttavia la sua operativita' riguardo ai provvedimenti cui e' applicabile.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte