Sentenza 190/2020 (ECLI:IT:COST:2020:190)
Massima numero 43265
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  09/07/2020;  Decisione del  09/07/2020
Deposito del 31/07/2020; Pubblicazione in G. U. 05/08/2020
Massime associate alla pronuncia:  43263  43264


Titolo
Reati e pene - Rapina impropria - Trattamento sanzionatorio - Equiparazione a quello della rapina propria - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, di offensività e di proporzionalità della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni - Invito al legislatore a considerare la pressione punitiva relativa ai delitti contro il patrimonio.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Torino in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 628, secondo comma, cod. pen. Le due condotte non rivelano necessariamente differenze in termini di capacità criminale del soggetto agente, essendo entrambe consapevoli e volontarie, nel contesto unitario di una medesima aggressione patrimoniale, poiché - ferma restando la voluta compresenza di un'aggressione al patrimonio e di un'aggressione alla persona - in entrambe possono riscontrarsi situazioni variabili in punto di dolo e, più in generale, di capacità criminale desumibile dal fatto. Inoltre, seppure non è perfetta la sovrapposizione tra gli elementi costitutivi del reato, la parificazione del trattamento sanzionatorio non è qualificabile come frutto di irragionevolezza manifesta, la sola che giustificherebbe l'intervento ablativo richiesto. Infatti, la fondamentale ratio del delitto di rapina (anche nella forma impropria) è dato dal ricorso a una condotta violenta o minacciosa nel medesimo contesto - di tempo e di luogo - di una aggressione patrimoniale, che lo giustifica quale reato complesso, per cui si comprende come il legislatore non abbia assegnato rilievo, sul piano dei valori edittali di pena, alla mancata instaurazione di una situazione possessoria in capo all'agente. Inoltre, il connotato di immediatezza della violenza determina la "specialità" del trattamento sostanziale e processuale tra la rapina impropria e i furti seguiti da violenza o minaccia. Quanto alle altre censure, poiché l'impianto generale delle questioni sollevate è essenzialmente retto da una logica comparativa, ne consegue che, una volta stabilita la non fondatezza dei rilievi direttamente riferiti ai principi di uguaglianza e ragionevolezza, la medesima conclusione va estesa alle questioni sollevate in riferimento ai principi di necessaria offensività e di proporzionalità delle pene, tenendo anche conto che il rapido e marcato incremento dei valori edittali per la rapina impropria si inserisce nel quadro di una complessiva, e severa, strategia di contrasto alle aggressioni patrimoniali segnate da violenza o minaccia. Sebbene, considerata in un simile contesto, manca nella disposizione censurata quel connotato di anomalia che avrebbe potuto rappresentare il sintomo di una irragionevolezza intrinseca della pena, tuttavia va rilevato che la pressione punitiva attualmente esercitata riguardo ai delitti contro il patrimonio è ormai diventata estremamente rilevante. Essa richiede perciò attenta considerazione da parte del legislatore, alla luce di una valutazione, complessiva e comparativa, dei beni giuridici tutelati dal diritto penale e del livello di protezione loro assicurato. (Precedenti citati: sentenze n. 212 del 2019, n. 155 del 2019, n. 115 del 2019, n. 112 del 2019, n. 88 del 2019 e n. 40 del 2019; ordinanza n. 66 del 2020).



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 628  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte