Sentenza 145/1976 (ECLI:IT:COST:1976:145)
Massima numero 8391
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  15/06/1976;  Decisione del  15/06/1976
Deposito del 22/06/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8389  8390  8392  8393  8394


Titolo
SENT. 145/76 C. RESPONSABILITA' DISCIPLINARE - ESERCIZIO DELLA RELATIVA AZIONE - OMESSA PREVISIONE DI TERMINI - NON MENOMA L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA.

Testo
La possibilita' che l'azione disciplinare venga iniziata anche a notevole distanza di tempo dal verificarsi dei fatti, per essere questi venuti alla luce tardivamente, e l'omessa prefissione di un termine di decadenza al promuovimento della stessa sono, certamente, elementi suscettibili di rendere piu' difficile, in taluni casi, l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato, senza tuttavia menomarne la sostanza; tanto piu' che, in forza della presunzione di non colpevolezza, applicabile anche alla specie, "non gia' la mancanza di prove di innocenza, ma la presenza di prove a carico puo' giustificare una sentenza di condanna" (sent. n. 175 del 1970).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 101  co. 1

Costituzione  art. 104  co. 1

Costituzione  art. 107  co. 1

Costituzione  art. 107  co. 2

Altri parametri e norme interposte