Sentenza 145/1976 (ECLI:IT:COST:1976:145)
Massima numero 8392
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
15/06/1976; Decisione del
15/06/1976
Deposito del 22/06/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 145/76 D. INDIPENDENZA DEL GIUDICE - RESPONSABILITA' DISCIPLINARE - MANCANZA DI UN TERMINE DI PRESCRIZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE - NON PREGIUDICA L'INDIPENDENZA.
SENT. 145/76 D. INDIPENDENZA DEL GIUDICE - RESPONSABILITA' DISCIPLINARE - MANCANZA DI UN TERMINE DI PRESCRIZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE - NON PREGIUDICA L'INDIPENDENZA.
Testo
Non puo' dirsi lesa l'indipendenza del magistrato o turbata la necessaria sua serenita', per essere gli esposto senza limiti di tempo all'azione disciplinare.
Non puo' dirsi lesa l'indipendenza del magistrato o turbata la necessaria sua serenita', per essere gli esposto senza limiti di tempo all'azione disciplinare.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 101
co. 1
Costituzione
art. 104
co. 1
Costituzione
art. 107
co. 1
Costituzione
art. 107
co. 2
Altri parametri e norme interposte