Sentenza 145/1976 (ECLI:IT:COST:1976:145)
Massima numero 8393
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  15/06/1976;  Decisione del  15/06/1976
Deposito del 22/06/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8389  8390  8391  8392  8394


Titolo
SENT. 145/76 E. RESPONSABILITA' DISCIPLINARE - ESERCIZIO DELLA RELATIVA AZIONE - MANCANZA DI TERMINI - SUSSISTENZA, COMUNQUE, DI GARANZIE DA INGIUSTIFICATI RITARDI.

Testo
Per una "esigenza di civilta'", l'azione disciplinare dev'essere promossa senza ritardi ingiustificati, o peggio arbitrari, rispetto al momento della conoscenza dei fatti cui si riferisce: il giudizio sulla doverosa osservanza di tale principio, in relazione alle circostanze del caso concreto, spetta alla sezione disciplinare, che, come gia' ricordato, per la sua composizione ed il modus procedendi, offre agli interessati ogni desiderabile garanzia.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 101  co. 1

Costituzione  art. 104  co. 1

Costituzione  art. 107  co. 1

Costituzione  art. 107  co. 2

Altri parametri e norme interposte