Sentenza 145/1976 (ECLI:IT:COST:1976:145)
Massima numero 8393
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
15/06/1976; Decisione del
15/06/1976
Deposito del 22/06/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 145/76 E. RESPONSABILITA' DISCIPLINARE - ESERCIZIO DELLA RELATIVA AZIONE - MANCANZA DI TERMINI - SUSSISTENZA, COMUNQUE, DI GARANZIE DA INGIUSTIFICATI RITARDI.
SENT. 145/76 E. RESPONSABILITA' DISCIPLINARE - ESERCIZIO DELLA RELATIVA AZIONE - MANCANZA DI TERMINI - SUSSISTENZA, COMUNQUE, DI GARANZIE DA INGIUSTIFICATI RITARDI.
Testo
Per una "esigenza di civilta'", l'azione disciplinare dev'essere promossa senza ritardi ingiustificati, o peggio arbitrari, rispetto al momento della conoscenza dei fatti cui si riferisce: il giudizio sulla doverosa osservanza di tale principio, in relazione alle circostanze del caso concreto, spetta alla sezione disciplinare, che, come gia' ricordato, per la sua composizione ed il modus procedendi, offre agli interessati ogni desiderabile garanzia.
Per una "esigenza di civilta'", l'azione disciplinare dev'essere promossa senza ritardi ingiustificati, o peggio arbitrari, rispetto al momento della conoscenza dei fatti cui si riferisce: il giudizio sulla doverosa osservanza di tale principio, in relazione alle circostanze del caso concreto, spetta alla sezione disciplinare, che, come gia' ricordato, per la sua composizione ed il modus procedendi, offre agli interessati ogni desiderabile garanzia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 101
co. 1
Costituzione
art. 104
co. 1
Costituzione
art. 107
co. 1
Costituzione
art. 107
co. 2
Altri parametri e norme interposte