Sentenza 145/1976 (ECLI:IT:COST:1976:145)
Massima numero 8394
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
15/06/1976; Decisione del
15/06/1976
Deposito del 22/06/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 145/76 F. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - PROCESSO DISCIPLINARE DEI MAGISTRATI - LEGGE 24 MARZO 1958, N. 195, D.P.R. 16 SETTEMBRE 1958, N. 916, R.D.L. 31 MAGGIO 1946, N. 511 - OMESSA PREVISIONE DI TERMINI ALL'INIZIO E ALLA DEFINIZIONE DEL PROCESSO DISCIPLINARE E MANCANZA DI TERMINI DI PRESCRIZIONE DELLA RELATIVA AZIONE - GIUSTIFICAZIONE - TUTELA IL PRESTIGIO DELLA FUNZIONE GIUDIZIARIA - NON VIOLA GLI ARTT. 24, PRIMO COMMA E 101, PRIMO COMMA, 104, PRIMO COMMA, E 107, PRIMO E SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 145/76 F. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - PROCESSO DISCIPLINARE DEI MAGISTRATI - LEGGE 24 MARZO 1958, N. 195, D.P.R. 16 SETTEMBRE 1958, N. 916, R.D.L. 31 MAGGIO 1946, N. 511 - OMESSA PREVISIONE DI TERMINI ALL'INIZIO E ALLA DEFINIZIONE DEL PROCESSO DISCIPLINARE E MANCANZA DI TERMINI DI PRESCRIZIONE DELLA RELATIVA AZIONE - GIUSTIFICAZIONE - TUTELA IL PRESTIGIO DELLA FUNZIONE GIUDIZIARIA - NON VIOLA GLI ARTT. 24, PRIMO COMMA E 101, PRIMO COMMA, 104, PRIMO COMMA, E 107, PRIMO E SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.
Testo
L'assenza nella normativa in oggetto, di disposizioni sui tempi dell'azione e del processo disciplinare, mentre si giustifica in base all'esigenza di una piu' rigorosa tutela del prestigio dell'ordine giudiziario, che rientra senza dubbio tra i piu' rilevanti dei beni costituzionalmente protetti, non sacrifica oltre quanto necessario a tal fine il diritto di difesa e l'indipendenza del singolo magistrato e non contrasta, quindi, ne' con l'art. 24 ne' con l'art. 101, primo comma della Costituzione. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale della normativa sulla disciplina dei magistrati (r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, legge 24 marzo 1958, n. 195, e D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916), sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 107, primo e secondo comma, della Costituzione.
L'assenza nella normativa in oggetto, di disposizioni sui tempi dell'azione e del processo disciplinare, mentre si giustifica in base all'esigenza di una piu' rigorosa tutela del prestigio dell'ordine giudiziario, che rientra senza dubbio tra i piu' rilevanti dei beni costituzionalmente protetti, non sacrifica oltre quanto necessario a tal fine il diritto di difesa e l'indipendenza del singolo magistrato e non contrasta, quindi, ne' con l'art. 24 ne' con l'art. 101, primo comma della Costituzione. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale della normativa sulla disciplina dei magistrati (r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, legge 24 marzo 1958, n. 195, e D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916), sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 107, primo e secondo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 101
co. 1
Costituzione
art. 104
co. 1
Costituzione
art. 107
co. 1
Costituzione
art. 107
co. 2
Altri parametri e norme interposte