Ordinanza 146/1976 (ECLI:IT:COST:1976:146)
Massima numero 8395
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  15/06/1976;  Decisione del  15/06/1976
Deposito del 22/06/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 146/76. CIRCOLAZIONE STRADALE - D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N. 393, ART. 80, NONO COMMA - GUIDA SENZA PATENTE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - JUS SUPERVENIENS: LEGGE 14 FEBBRAIO 1974, N. 62, ART. 2 - DEPENALIZZAZIONE - NECESSITA' DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Vanno restituiti al giudice remittente, per un nuovo esame della rilevanza, gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 80, nono comma, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla circolazione stradale), avendo l'art. 80, quindicesimo comma, contenuto nell'art. 2 legge 14 febbraio 1974, n. 62, depenalizzato la guida senza patente effettuata da chi abbia sostenuto con esito favorevole i prescritti esami, sostituendo all'arresto da tre a sei mesi e all'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattromila e lire diecimila.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte