Ordinanza 147/1976 (ECLI:IT:COST:1976:147)
Massima numero 8396
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  15/06/1976;  Decisione del  15/06/1976
Deposito del 22/06/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 147/76. LAVORO (RAPPORTO DI) - CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO - DIPENDENTI DELLE AZIENDE COMMERCIALI - D.P.R. 2 GENNAIO 1962, N. 481 - RENDE OBBLIGATORIO ERGA OMNES L'ART. 45 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 28 GIUGNO 1958 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 36 COST. - QUESTIONE DI INTERPRETAZIONE DI NORME - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DAVANTI ALLA CORTE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 45 del c.c.n.l. 28 giugno 1958 per i dipendenti delle aziende commerciali; analoghe questioni infatti sono gia' state dichiarate inammissibili sul rilievo che esse coinvolgono solo un problema di interpretazione di norme direttamente risolubile dal giudice ordinario. Cfr.: sentt. nn. 120, 129, 150 e 242 del 1974; 65, 68, 101 e 196 del 1975.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte