Sentenza 150/1976 (ECLI:IT:COST:1976:150)
Massima numero 8399
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  24/06/1976;  Decisione del  24/06/1976
Deposito del 07/07/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 150/76. REGIONE CAMPANIA - CREDITO - BENEFICI ALLE IMPRESE ARTIGIANE OPERANTI NEL TERRITORIO REGIONALE - LEGGE 6 MARZO 1974 - NON PROVVEDE ALLA COPERTURA DELLE SPESE - VIOLAZIONE DELL'ART. 81, QUARTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Viola l'art. 81 della Costituzione una legge regionale con la quale la copertura della spesa viene effettuata mediante rinvio alle leggi di bilancio: conseguentemente, stante il fatto che codesto tipo di violazione travolge l'intera legge restano assorbiti motivi o profili di illegittimita' costituzionale concernenti singole parti della legge medesima (nel caso di specie si tratta della legge approvata il 17 ottobre 1973 e riapprovata il 6 maggio 1974 dal Consiglio regionale della Campania recante "Costituzione di fondo regionale di garanzia e concessione di contributi nelle operazioni di credito di esercizio effettuate dagli istituti di credito agli artigiani della Regione"). - S. nn. 47/1967, 17/1968, 158/1969.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Altri parametri e norme interposte