Sentenza 151/1976 (ECLI:IT:COST:1976:151)
Massima numero 8400
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
24/06/1976; Decisione del
24/06/1976
Deposito del 07/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8401
Titolo
SENT. 151/76 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA' DI ANZIANITA' - PERSONALE DELLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS - LEGGE 1 LUGLIO 1955, N. 638, ARTT. 11, 20 E 23 - SISTEMA DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI ANZIANITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 36 E 38 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 151/76 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA' DI ANZIANITA' - PERSONALE DELLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS - LEGGE 1 LUGLIO 1955, N. 638, ARTT. 11, 20 E 23 - SISTEMA DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI ANZIANITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 36 E 38 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il fondo speciale di previdenza del personale delle aziende private del gas, istituito dalla legge 1 luglio 1955, n. 638, offre al lavoratore una maggiore possibilita' e facilita' di realizzazione del proprio diritto ponendolo al coperto da eventuali inadempienze da parte del datore di lavoro (tenuto peraltro a versamenti periodici contributivi) per difficolta' economiche od altro. Esso ha una particolare natura complessa in quanto concerne tutte le competenze e previdenze che possono spettare al lavoratore come conseguenza del rapporto di lavoro dipendente al quale e' legato, e vi confluiscono, in un'unica gestione, oltre a quanto necessario a corrispondere la indennita' di anzianita', anche quei contributi che il lavoratore stesso sarebbe stato obbligato comunque a versare per le assicurazioni sociali che lo riguardano. Da cio' consegue che la trattenuta fino al 50% sulla indennita' di liquidazione si inserisce negli aspetti finalistici propri della legge ed e' diretta anche a coprire quelle contribuzioni che dovrebbero far capo, nel campo assicurativo, al prestatore d'opera. Il fatto poi che a tale trattenuta non siano tenuti i lavoratori che abbiano acquisito il diritto a pensione, non assume rilevanza qualora si tenga conto delle diversita' di calcolo delle giornate di retribuzione globale che concorrono a determinare, per ogni anno di servizio, l'importo della indennita' dovuta. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11, 20 e 23 della detta legge.
Il fondo speciale di previdenza del personale delle aziende private del gas, istituito dalla legge 1 luglio 1955, n. 638, offre al lavoratore una maggiore possibilita' e facilita' di realizzazione del proprio diritto ponendolo al coperto da eventuali inadempienze da parte del datore di lavoro (tenuto peraltro a versamenti periodici contributivi) per difficolta' economiche od altro. Esso ha una particolare natura complessa in quanto concerne tutte le competenze e previdenze che possono spettare al lavoratore come conseguenza del rapporto di lavoro dipendente al quale e' legato, e vi confluiscono, in un'unica gestione, oltre a quanto necessario a corrispondere la indennita' di anzianita', anche quei contributi che il lavoratore stesso sarebbe stato obbligato comunque a versare per le assicurazioni sociali che lo riguardano. Da cio' consegue che la trattenuta fino al 50% sulla indennita' di liquidazione si inserisce negli aspetti finalistici propri della legge ed e' diretta anche a coprire quelle contribuzioni che dovrebbero far capo, nel campo assicurativo, al prestatore d'opera. Il fatto poi che a tale trattenuta non siano tenuti i lavoratori che abbiano acquisito il diritto a pensione, non assume rilevanza qualora si tenga conto delle diversita' di calcolo delle giornate di retribuzione globale che concorrono a determinare, per ogni anno di servizio, l'importo della indennita' dovuta. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11, 20 e 23 della detta legge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte