Sentenza 151/1976 (ECLI:IT:COST:1976:151)
Massima numero 8401
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
24/06/1976; Decisione del
24/06/1976
Deposito del 07/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8400
Titolo
SENT. 151/76 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - INDENNITA' DI ANZIANITA' - CARATTERE RETRIBUTIVO - MODALITA' DI CORRESPONSIONE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - LIMITI.
SENT. 151/76 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - INDENNITA' DI ANZIANITA' - CARATTERE RETRIBUTIVO - MODALITA' DI CORRESPONSIONE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - LIMITI.
Testo
L'indennita' di anzianita' (come riconosciuto dalla Corte nella sent. n. 75 del 1968) ha carattere di retribuzione differita ed il fine di porre in condizione il lavoratore di superare le possibili conseguenze derivanti dal venir meno del salario a causa della cessazione del rapporto di lavoro. I criteri che debbono presiedere alla sua corresponsione - la quale non incide comunque sul diritto al conseguimento delle diverse prestazioni di carattere previdenziale previste dall'art. 38 Cost. - sono rappresentati da una rapporto proporzionale alla durata del lavoro prestato nonche' al complesso delle retribuzioni di carattere continuativo dovute al dipendente. Cio' pero' non significa porre limiti alla scelta da parte del legislatore, nel rispetto dei principi costituzionali, di sistemi diversi per la corresponsione dell'indennita' di anzianita', purche' idonei a garantirla in ogni caso, fermo restando il principio che essa e' dovuta sempre dal datore di lavoro.
L'indennita' di anzianita' (come riconosciuto dalla Corte nella sent. n. 75 del 1968) ha carattere di retribuzione differita ed il fine di porre in condizione il lavoratore di superare le possibili conseguenze derivanti dal venir meno del salario a causa della cessazione del rapporto di lavoro. I criteri che debbono presiedere alla sua corresponsione - la quale non incide comunque sul diritto al conseguimento delle diverse prestazioni di carattere previdenziale previste dall'art. 38 Cost. - sono rappresentati da una rapporto proporzionale alla durata del lavoro prestato nonche' al complesso delle retribuzioni di carattere continuativo dovute al dipendente. Cio' pero' non significa porre limiti alla scelta da parte del legislatore, nel rispetto dei principi costituzionali, di sistemi diversi per la corresponsione dell'indennita' di anzianita', purche' idonei a garantirla in ogni caso, fermo restando il principio che essa e' dovuta sempre dal datore di lavoro.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte