Sentenza 153/1976 (ECLI:IT:COST:1976:153)
Massima numero 8403
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
24/06/1976; Decisione del
24/06/1976
Deposito del 07/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 153/76 A. LEGGE REGIONALE - RINVIO DA PARTE DEL GOVERNO - RIAPPROVAZIONE DELLA LEGGE - MAGGIORANZA ASSOLUTA - MANCANZA - EFFETTI.
SENT. 153/76 A. LEGGE REGIONALE - RINVIO DA PARTE DEL GOVERNO - RIAPPROVAZIONE DELLA LEGGE - MAGGIORANZA ASSOLUTA - MANCANZA - EFFETTI.
Testo
Se la proposta di riadozione della legge regionale precedentemente rinviata dal Governo non ottiene la maggioranza assoluta a tal fine prescritta, la proposta e' da considerare respinta, e la legge, dunque, non approvata (ed in questo senso deve esprimersi il Presidente dell'Assemblea nel proclamare il risultato della votazione), rendendosene pertanto superflua l'impugnazione da parte dello Stato; con l'ulteriore conseguenza della chiusura del procedimento legislativo.
Se la proposta di riadozione della legge regionale precedentemente rinviata dal Governo non ottiene la maggioranza assoluta a tal fine prescritta, la proposta e' da considerare respinta, e la legge, dunque, non approvata (ed in questo senso deve esprimersi il Presidente dell'Assemblea nel proclamare il risultato della votazione), rendendosene pertanto superflua l'impugnazione da parte dello Stato; con l'ulteriore conseguenza della chiusura del procedimento legislativo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
co. 4
Costituzione
art. 119
co. 1
Altri parametri e norme interposte
statuto regione Umbria
n. 0
art. 62
statuto regione Umbria
n. 0
art. 75