Sentenza 153/1976 (ECLI:IT:COST:1976:153)
Massima numero 8404
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
24/06/1976; Decisione del
24/06/1976
Deposito del 07/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 153/76 B. LEGGE REGIONALE - RIAPPROVAZIONE - INSUSSISTENZA - VIZIO DEL PROCEDIMENTO - IMPUGNABILITA'.
SENT. 153/76 B. LEGGE REGIONALE - RIAPPROVAZIONE - INSUSSISTENZA - VIZIO DEL PROCEDIMENTO - IMPUGNABILITA'.
Testo
Se il Consiglio regionale erroneamente ritiene di avere "riadottata" la legge, ai sensi dell'art. 127, quarto comma, Cost., e ne da' comunicazione al Commissario del Governo come di una legge approvata, e' necessario proporre ricorso davanti alla Corte costituzionale allo scopo di farne accertare erga omnes la invalidita' per vizio del procedimento.
Se il Consiglio regionale erroneamente ritiene di avere "riadottata" la legge, ai sensi dell'art. 127, quarto comma, Cost., e ne da' comunicazione al Commissario del Governo come di una legge approvata, e' necessario proporre ricorso davanti alla Corte costituzionale allo scopo di farne accertare erga omnes la invalidita' per vizio del procedimento.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
co. 4
Costituzione
art. 119
co. 1
Altri parametri e norme interposte
statuto regione Umbria
n. 0
art. 62
statuto regione Umbria
n. 0
art. 75