Sentenza 153/1976 (ECLI:IT:COST:1976:153)
Massima numero 8405
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
24/06/1976; Decisione del
24/06/1976
Deposito del 07/07/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 153/76 C. LEGGE REGIONALE - RIAPPROVAZIONE NELLO STESSO TESTO RINVIATO DAL GOVERNO - NON SI HA LEGGE "NUOVA" - ULTERIORE RINVIO - ESCLUSIONE.
SENT. 153/76 C. LEGGE REGIONALE - RIAPPROVAZIONE NELLO STESSO TESTO RINVIATO DAL GOVERNO - NON SI HA LEGGE "NUOVA" - ULTERIORE RINVIO - ESCLUSIONE.
Testo
Se nessuna modificazione e' apportata al testo precedentemente approvato, la legge regionale non puo' considerarsi diversa da quella votata una prima volta e poi rinviata dal Governo, e percio' "nuova" ai fini del terzo comma dell'art. 127 Cost.; pertanto non e' ammissibile un ulteriore rinvio al Consiglio regionale.
Se nessuna modificazione e' apportata al testo precedentemente approvato, la legge regionale non puo' considerarsi diversa da quella votata una prima volta e poi rinviata dal Governo, e percio' "nuova" ai fini del terzo comma dell'art. 127 Cost.; pertanto non e' ammissibile un ulteriore rinvio al Consiglio regionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
co. 4
Costituzione
art. 119
co. 1
Altri parametri e norme interposte
statuto regione Umbria
n. 0
art. 62
statuto regione Umbria
n. 0
art. 75